Secondo giurisprudenza costante, la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese, ex articolo 2495 C.c., ha efficacia costitutiva, in quanto determina l’immediata estinzione dell’ente, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo (Cass., S.U., nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 e nn. 6070, 6071 e 672 del 2013).
L’articolo 28 del decreto “semplificazioni” (D.Lgs. 175/2014) ha però stabilito che, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del C.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
Inoltre, secondo l’interpretazione dall’Agenzia delle Entrate (circolari 31/E del 2014 e n. 6/E del 2015), la nuova disposizione ha efficacia retroattiva, pertanto si applica anche alle attività di controllo fiscale riferite a società:
• che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del decreto “semplificazioni” (13.12.2014);
• già cancellate dallo stesso Registro prima della data di entrata in vigore del decreto “semplificazioni” (13.12.2014).
Non solo. Per l’Agenzia, l’articolo 28 del D.Lgs. 175/14 trova applicazione anche con riguardo agli atti di accertamento, di liquidazione e della riscossione, ancorché interessati da contenzioso, notificati prima dell’entrata in vigore del decreto semplificazioni e relativi a società cancellate prima dell’entrata in vigore della norma in esame (cir. 6/E/15).
In questo quadro le nuove regole sulle società estinte non possono che lasciare perplessi. Innanzitutto, hanno effetti negativi sul diritto di difesa della parte contribuente perché è facile immaginare che le cause contro gli atti rivolti alle società non più “in vita” saranno state impostate (magari vinte in primo grado) alla stregua dell’orientamento sinora consolidato della Cassazione, di cui sopra; quindi, ad esempio, se nel ricorso iniziale il contribuente si era limitato a eccepire l’illegittimità del provvedimento, in quanto emesso nei confronti di un soggetto inesistente, lasciando da parte le eccezioni sulla fondatezza della pretesa, le nuove disposizioni potrebbero lasciarlo privo di ogni tutela, stante la difficoltà di integrare i motivi inizialmente proposti.
D’altro canto la nuova norma è distante, nei fatti, dai criteri indicati nella legge delega. Infatti, il provvedimento sulle “semplificazioni” tributarie sarebbe dovuto intervenire unicamente nei confronti delle seguenti tipologie di adempimenti: superflui; che danno luogo a duplicazioni; di scarsa utilità per l’amministrazione ai fini dell’attività di controllo o di accertamento; non conformi al principio di proporzionalità. A ciò si aggiunga che l’efficacia retroattiva attribuita dall’Agenzia alle nuove disposizioni contrasta con l’altro principio delegante che si propone di ispirare le nuove norme ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente.
In sede di contenzioso c’è dunque spazio per sollevare questione di costituzionalità.
http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/societa-estinte-alla-prova-del-contenzioso,3,26835
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