La scadenza sta per arrivare: entro domani 2 luglio le società che non superano il test di operatività e/o delle perdite triennali dovranno presentare apposita istanza di interpello disapplicativo per evitare le penalizzazioni previste per le società di comodo.
Dopo tale data l’istanza non può essere considerata preventiva, in quanto presentata dopo i 90 giorni prima della presentazione della dichiarazione: in questo senso, l’eventuale presentazione tardiva della dichiarazione non rappresenta una soluzione in grado di ampliare i termini disponibili, così come a nulla rileva la presentazione di eventuali dichiarazioni integrative.
Le verifiche preliminari
Qualora la società non superi il test di operatività e delle perdite triennali, il primo passo da compiere è sicuramente quello di valutare se ci sono cause di esclusione o di disapplicazione automatica che possono essere ritenute valide nel caso di specie.
A tal proposito è sempre bene ricordare che, mentre le cause di esclusione sono comuni alle società non operative e alle società in perdita sistematica, le cause di disapplicazione sono diverse, così come sono diversi i periodi da valutare ai fini della loro applicazione.
Infatti, mentre nel caso delle società non operative la presenza di cause di disapplicazione dovrà essere valutata nel periodo in cui la società non supera il test di operatività, con riferimento alle società in perdita sistematica l’attenzione dovrà concentrarsi sul trimestre di riferimento, al fine di valutare se vi sia una fattispecie che consente di poter beneficiare del c.d. “effetto interruttivo” .
L’interpello
Nel caso in cui la società non possa beneficiare di cause di esclusione o di disapplicazione, l’unica strada percorribile è quella dell’interpello.
Con riferimento alle motivazioni da riportare nell’istanza, sicuramente il caso più difficile è quello delle società in perdita sistematica.
In mancanza di indicazioni normative può essere richiamata la Circolare CNDCEC n.25/IR del 2011 che offre utili spunti.
È infatti dubbio se nel caso delle società in perdita triennale siano proponibili le “oggettive situazioni” che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi e che siano indipendenti dalla volontà dei soggetti e non dimostrabili attraverso le scritture contabili: è infatti da rilevare come, in realtà, la società è di comodo per cause diverse dal mancato superamento del test di operatività.
Pertanto il CNDCEC ha individuato nelle possibili motivazioni da proporre l’economicità del comportamento imprenditoriale, da valutare tenendo conto della complessiva situazione contabile e aziendale, e la presenza di situazioni particolari che avrebbero causato i risultati negativi.
L’esempio che viene proposto è quello delle imprese che producono redditi a formazione pluriennale, come quelle di costruzione immobiliare, nelle quali, dopo tre anni di perdita, può far seguito un esercizio di utili, nel quale sono dichiarati i ricavi dell’attività svolta nel precedente triennio.
Non viene sposata invece la tesi secondo la quale, trattandosi comunque di società di comodo, anche in sede di interpello per le società in perdita sistematica deve essere dimostrato che la perdita deriva da un’attività economica effettiva.
È infatti da considerare, a tal proposito, come le penalizzazioni siano comunque previste in capo a queste società a prescindere da tali ultime circostanze.
In ogni caso è da ricordare come, con l’istanza di interpello, sia necessario far riferimento alle situazioni che hanno interessato i periodi oggetto del triennio di monitoraggio: pertanto, per chiedere la disapplicazione della disciplina per l’anno 2013, l’attenzione dovrà essere posta sulla situazione della società nel triennio 2010-2012.
Le società non operative
È possibile, invece, fornire indicazioni più precise con riferimento alle società che non superano il test di operatività.
In primo luogo è sempre necessario ricordare come debbano essere presentate due diverse istanze nel caso in cui la società non superi né il test di operatività né quello delle perdite triennali: la domanda di interpello “cumulativa” è invece da ritenersi inammissibile.
Volendo invece entrare nel merito di quelle che sono le cause da richiamare, in questo caso, è possibile far riferimento ai moltissimi orientamenti che la prassi e la giurisprudenza hanno mostrato nel tempo.
Le successive annualità
Se l’istanza viene accolta, e negli anni successivi si presentano le medesime situazioni oggettive che hanno comportato l’accoglimento dell’interpello disapplicativo, non sarà necessario presentare un’altra istanza.
Può risultare tuttavia abbastanza complesso provare che non sono cambiate le situazioni oggettive che hanno giustificato la disapplicazione, soprattutto con riferimento alle società in perdita sistematica.
In linea generale è tuttavia da rilevare come l’eventuale disapplicazione della disciplina per un esercizio del triennio comporti l’interruzione dello stesso, con effetti pluriennali.
Si pensi, a tal proposito, a una società che presenta istanza di interpello per l’anno 2013, dimostrando l’esistenza di elementi giustificativi nell’anno 2012: ebbene, in questo caso, il 2012 non potrà essere considerato tra gli esercizi di riferimento, con la conseguenza che la disciplina sarà applicabile solo a decorrere dal 2016 (triennio di osservazione 2013-2014-2015).
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