Cosa scrivere
Il contribuente, con l’interpello disapplicativo, deve dimostrare che vi sono oggettive situazioni che impediscono di superare il test di operatività o quello delle perdite triennali.
Sarà possibile chiedere anche una disapplicazione parziale della disciplina, laddove sia dimostrata la presenza di oggettive situazioni soltanto per un esercizio del periodo di riferimento, o soltanto in merito a uno specifico bene aziendale.
Ma cosa s’intende per oggettive situazioni?
Fornire una risposta all’interrogativo in oggetto è tutt’altro che semplice, posto che né il legislatore né l’Agenzia delle Entrate hanno mai fornito una definizione univoca.
Possiamo però richiamare le circolari 5/E del 2007 e 44/E del 2007 che hanno fornito un elenco delle situazioni che potrebbero essere indicate in sede di interpello disapplicativo.
Senza soffermarci, in questa sede, sulle singole situazioni richiamate, possiamo dire, in primo luogo, che a rilevare è la non volontarietà. Qualsiasi situazione che non possa essere ricondotta, in alcun modo, a delle scelte discrezionali dell’imprenditore, può rappresentare un presupposto per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.
Tale situazione potrebbe anche rientrare nell’ordinaria gestione dell’impresa (non dovendosi necessariamente identificare con un evento straordinario), e deve sempre sussistere un nesso di causalità tra la situazione in oggetto e l’impossibilità di superare il test di operatività (o delle perdite triennali).
Tuttavia, come diversi Autori hanno già avuto modo di sottolineare, con specifico riferimento alle società in perdita sistematica, individuare una situazione oggettiva e collegarla, secondo uno specifico nesso di causalità, alla perdita d’impresa, è un compito tutt’altro che semplice. Il risultato d’esercizio, infatti, non è il frutto di un semplice evento, ma racchiude in sé la rappresentazione di un’intera realtà societaria.
Quando presentare l’interpello
L’interpello deve essere presentato necessariamente almeno 90 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
A tal proposito, non assume alcun rilievo il fatto che possa essere presentata, successivamente, una dichiarazione integrativa né che le imposte debbano essere versate prima di tale termine.
In considerazione del fatto che la scadenza per presentare il modello Unico15 è il 30.09.2015, il termine massimo per trasmettere istanza di interpello è quindi il 2 luglio.
Nel caso in cui sia accolta l’istanza di interpello, sarà possibile fornire tale indicazione nel modello Unico, nel rigo RS116.
Si segnala, a tal proposito, che l’istanza può essere accolta ai fini Ires, Irap e/o Iva: ben potrebbe, quindi, l’istanza essere accolta soltanto ai fini delle imposte sui redditi, e non ai fini Irap, oppure ancora, potrebbe essere accolta ai fini delle imposte sui redditi e non estendersi all’Iva.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/societa-di-comodo-e-tempo-d-interpello,3,27225
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