Come tutte le altre cause di esclusione, quella appena richiamata:
• consente di sfuggire alle penalizzazioni previste per le società di comodo sia nel caso in cui la società non superi il test di operatività sia nel caso in cui non superi il test delle perdite triennali,
• deve essere riscontrata nel periodo in cui la società potrebbe essere considerata “di comodo” (quindi nell’esercizio in cui non supera il test di operatività o nel quarto esercizio dopo un triennio di perdite).
Appare inoltre particolarmente interessante sottolineare come, grazie alla causa di esclusione in oggetto, sia possibile sfuggire alla disciplina delle società di comodo anche a seguito di un mero adeguamento agli studi di settore.
Pertanto, una società inizialmente non congrua, adeguandosi, è redenta sia ai fini della disciplina degli studi di settore che con riferimento alla disciplina delle società di comodo.
Vi è tuttavia una nota dolente: non è sufficiente la mera congruità, in quanto è altresì richiesta la coerenza.
Orbene, appare chiaro che se una società non è coerente, sebbene cerchi di perseguire la strada dell’adeguamento, non può beneficiare di una causa di esclusione ai fini della disciplina delle società di comodo.
Vi è di più: in questo caso la società non potrà nemmeno considerare i ricavi da adeguamento tra i ricavi effettivi. Ben potrà accadere, quindi, che i ricavi effettivi si pongano al di sotto di quelli minimi presunti, rendendo, di fatto, la società non operativa.
Occorre infatti ricordare come l’Agenzia delle Entrate abbia chiarito, con la circolare 25/E del 2007, che ai fini della verifica dell’operatività, non assume rilievo l’adeguamento dei ricavi agli studi di settore o ai parametri, in quanto tali componenti positivi di reddito non sono transitati a conto economico.
In considerazione di quanto appena esposto, pertanto, sebbene la causa di esclusione in oggetto possa apparire estremamente rilevante ai fini della disciplina delle società di comodo, rimane comunque una causa di esclusione “zoppa”, nella misura in cui richiede la necessaria coerenza (oltre alla congruità) e in considerazione del fatto che i ricavi da adeguamento non rientrano tra i ricavi effettivi.
La congruità e la coerenza come causa di disapplicazione
Dopo aver brevemente richiamato i principali aspetti relativi a questa particolare causa di esclusione, merita di essere ricordato come la congruità e la coerenza ai fini degli studi di settore rappresenti altresì una causa di disapplicazione per le società in perdita sistematica.
In questo caso, tuttavia, gli esercizi rilevanti sono quelli del triennio di osservazione: occorrerà quindi verificare se in almeno uno degli esercizi 2010 – 2011 – 2012 la società sia stata congrua e coerente, anche a seguito di adeguamento, per far scattare il c.d. “effetto interruttivo” e salvare la società dalla disciplina delle perdite sistematiche per l’anno 2013.
In tal caso, però è sempre bene ricordare che la causa di disapplicazione non si estende alle società non operative, ragion per cui la società, pur “salvandosi” dalla perdita sistematica potrebbe comunque essere sottoposta alle penalizzazioni previste per le società di comodo a seguito del mancato superamento del test di operatività.
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