La risoluzione. Con riguardo al caso previsto al punto sub 2), la citata risoluzione ha chiarito che la possibilità di tassare in modo rateizzato la plusvalenza, è considerata come “disposizione agevolativa”, pertanto per evitare la disciplina relativa alle società in perdita sistematica, l’ente deve:
– incrementare, per il periodo d’imposta in cui viene realizzata la plusvalenza, il risultato fiscale di periodo dell’importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi;
– ridurre, per i periodi d’imposta successivi, il risultato fiscale di periodo dell’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione attinente la quota di plusvalenza rinviata.
Le sopravvenienze attive. Questi componenti positivi di reddito sono disciplinati dall’articolo 88 del Tuir, dove si riscontrano alcune disposizioni che potrebbero essere considerate per favorire le società che “chiudono” la dichiarazione in perdita fiscale. In particolare, il comma 2 del citato articolo, dispone che se le indennità per risarcimento, anche in forma assicurativa, realizzate per la perdita o il danneggiamento dei beni vengono conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l’eccedenza concorre a formare il reddito con possibilità della rateizzazione. In pratica, nel caso in cui l’indennità risarcitoria sia stata contabilizzata nell’esercizio della perdita o il danneggiamento del bene e abbia generato una plusvalenza, ma in un esercizio successivo viene realizzata in misura maggiore rispetto all’importo contabilizzato in precedenza, l’eccedenza viene allocata come sopravvenienza attiva, ma in realtà ha “natura” di plusvalenza. Ne consegue che se il bene perso o danneggiato era posseduto dall’impresa per un periodo non inferiore a tre anni, la sopravvenienza attiva (risarcimento) concorre alla formazione del reddito interamente nell’esercizio di conseguimento ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Ancora più interessante e pertinente al caso delle società in perdita sistematica è il comma 3, lettera b), del citato articolo 88, dove si prevede che i contributi in conto capitale costituiscono sopravvenienze attive e concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono incassati ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Da notare che questo componente positivo ha modalità di tassazione simile alle plusvalenze, ricorrendone le condizioni, con la sola differenza che le plusvalenze si dichiarano “per competenza”, mentre i contributi in conto capitale, partecipano alla formazione del reddito nell’esercizio di incasso. Ne consegue che, per esempio, una società che ha ricevuto un contributo in conto capitale nel 2013 per un importo pari a euro 25.000, con un utile d’esercizio da conto economico pari a euro 15.000, ma con una perdita fiscale di euro 5.000 per effetto della rateizzazione della sopravvenienza attiva (contributi in conto capitale), mutuando l’indirizzo dettato dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alle plusvalenze rateizzate, non dovrebbe essere considerata in perdita fiscale nel 2013. Infatti, imputando interamente a tassazione la sopravvenienza attiva, la perdita fiscale si tramuterebbe in utile fiscale pari a euro 15.000. Questa opportunità permette alla società di estromettere il periodo d’imposta dal triennio di sorveglianza necessario per considerare l’ente come non operativo.
Si auspica, quindi, che l’Amministrazione Finanziaria prenda atto dei casi suddetti, estendendo il chiarimento riguardante le plusvalenze rateizzate anche alle fattispecie attinenti le sopravvenienze attive esaminate.
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