• e le “società in perdita sistematica” ovvero quelle società che presentano una situazione di perdita fiscale risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentino indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi del medesimo articolo 30.
A partire da UNICO 2014 le società che si trovano nelle suddette condizioni dovranno compilare non più il quadro RF del modello Unico Sc ma, come avveniva per le società di persone, quest’anno si dovrà compilare il quadro RS.
La presenza di cause di esclusione o di disapplicazione consente di non compilare l’apposito prospetto presente nel quadro RS. La presenza di cause di esclusione o di disapplicazione andrà indicata, a seconda del caso, nelle colonne 1, 2 o 3 del rigo RS116 di UNICO SC 2014.
La casella 1 del rigo RS116 va compilata in presenza di una delle fattispecie di esclusione legale ex art. 30, L. 724/1994.
Esempi di cause di esclusione sono:
– società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale da indicare con il codice 9;
– società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore da indicare con il codice 11.
Le suddette cause di esclusione vanno verificate nel periodo d’imposta oggetto della Dichiarazione e si applicano sia alle società non operative che alle società in perdita sistemica.
La casella 2 del rigo RS116, denominata “Disapplicazione società non operative”, va compilata per la disapplicazione della disciplina di cui all’art. 30 della citata Legge n. 724 (società non operative). Si verificano cause di disapplicazione automatica ad esempio, in caso di:
– società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 o ad altre leggi regionali o statali. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili. Tale causa di disapplicazione va indicata con il codice 4;
– società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 da indicare con il codice 8.
Le suddette cause di disapplicazione automatica vanno verificate nel periodo d’imposta oggetto della Dichiarazione e si applicano esclusivamente alle società non operative.
Nella casella 3 del rigo RS116, denominata “Società in perdita sistemica”, andrà indicato il codice 1 se la società ha presentato per gli anni 2010, 2011 e 2012:
– dichiarazioni in perdita fiscale in tutti e tre i periodi d’imposta, ovvero, se nello stesso arco temporale, ha conseguito per due periodi d’imposta una perdita fiscale ed in uno ha dichiarato un reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’art. 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.
In tale ultimo caso, andranno compilati le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS125 (sempre che la casella “Casi particolari” di rigo RS116 non sia stata compilata), mentre il resto del prospetto non va compilato.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dell’11 giugno 2012 sono state individuate particolari situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina riguardante i soggetti in perdita sistematica (margine operativo lordo positivo codice 7, società che si trovano nel primo periodo d’imposta codice 12).
Le suddette cause di disapplicazione automatica vanno verificate in almeno uno dei tre periodi d’imposta oggetto d’osservazione.
Riassumendo, la compilazione del quadro RS può essere evitata:
• per le “società non operative” qualora si verifichi nel 2013 una delle cause di esclusione da indicare nella casella 1 oppure una delle cause di disapplicazione automatica da indicare nella casella 2;
• per le “società in perdita sistemica” qualora si verifichi nel 2013 una delle cause di esclusione da indicare nella casella 1 oppure nel periodo 2010 – 2012 si sia verificata una delle cause di disapplicazione automatica da indicare nella casella 3.
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