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Sequestro del cantiere. Annullato provvedimento del Tribunale

26 Febbraio 2014silvanaNews

Cassazione Penale sentenza del 25 febbraio 2014

Per essere legittimo, il provvedimento di sequestro probatorio che blocca l’attività dell’azienda deve specificare il nesso di pertinenzialità tra il reato ipotizzato e le aree interessate dalla misura. È quanto emerge dalla sentenza 25 febbraio 2014 n. 9222 della Corte di Cassazione – Quarta Sezione Penale.

Il caso. Nel caso di specie è stato accolto il ricorso proposto nell’interesse di un imprenditore rimasto coinvolto in un’indagine per omicidio colposo in relazione alla morte di un operaio.

Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato il sequestro probatorio dell’area demolizione veicoli gestita dal ricorrente avendo ritenuto che la stessa costituisse “locus commissi delicti”, sicché valeva a integrare il nesso di pertinenzialità con il reato contestato. Per la difesa dell’indagato, invece, non solo il Tribunale aveva omesso di indicare il nesso di causalità esistente tra l’area sottoposta a sequestro e il tragico evento che si era verificato, ma non aveva neppure considerato che la morte del lavoratore era avvenuta mentre effettuava alcune riparazioni su un veicolo posteggiato in detta area, “cosicché le indagini per l’accertamento di eventuali responsabilità si sarebbero dovute incentrare esclusivamente sul veicolo in argomento”.

Sequestro illegittimo.
Con l’ordinanza in rassegna la Suprema Corte ha dichiarato fondate le doglienze dell’imprenditore. Gli Ermellini hanno infatti escluso l’applicabilità dell’orientamento giurisprudenziale citato dal Tribunale, che “attiene al caso in cui emerga ictu oculi la natura di corpo di reato del bene sequestrato, e, specificamente, quando la finalità probatoria è chiaramente intellegibile con riferimento alla res in sequestro per la sua relazione con il fatto-reato”.

Nel caso in esame invece – ha puntualizzato la Corte – non è emersa la finalità probatoria del sequestro posto in essere, “che ha investito un’intera area destinata ad attività produttiva senza alcuna specificazione riguardo alle ragioni per le quali la medesima dovesse essere ritenuta nella sua interezza corpo di reato e sussistesse la strumentalità del sequestro rispetto alla prosecuzione delle indagini in relazione al reato medesimo”.

Rinvio. Alla luce di tale rilievo la Quarta Sezione Penale del Palazzaccio ha accolto il ricorso dell’indagato con rinvio al Tribunale della Libertà di Roma per nuova valutazione.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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