Tale divieto si deve intendere esteso alle fatture in forma cartacea, emesse prima della data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica?
In proposito, la Circolare n.1/DF del 31.03.2014 ha evidenziato che la previsione della disposizione in commento non può essere in contrasto con quanto disposto in tema di fatturazione elettronica nei confronti della PA, dall’art.1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007, di cui il D.M. 55/2013 costituisce provvedimento attuativo.
In particolare, l’art. 1 comma 210 della Legge 244/2007 prevede che: “A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti eli cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica“.
La disposizione in sostanza prevede che l’obbligo di emissione in forma elettronica preceda di tre mesi la corrispondente decorrenza del divieto di accettazione e pagamento di fatture in forma cartacea. Si tratta di un periodo di transizione, durante il quale le PA possono ancora accettare e pagare fatture emesse entro il termine di decorrenza dell’obbligo di cui al citato comma 209 in forma cartacea, mentre i fornitori, a partire dal suddetto termine di decorrenza dell’obbligo, non possono più emettere fattura in forma cartacea.
La ratio di questo periodo di transizione deriva dal fatto che la trasmissione di una fattura cartacea non è istantanea. Ad esempio, nel caso di spedizione a mezzo posta ordinaria, decorrono alcuni giorni dal momento dell’emissione a quello della ricezione.
Inoltre, una volta ricevuta la fattura, all’interno della PA committente si instaura una procedura amministrativa, volta alla verifica di quanto esposto in fattura, e solo se la verifica si conclude positivamente l’amministrazione procede al pagamento.
La verifica della fattura può, inoltre, richiedere un confronto tra fornitore e amministrazione ed eventualmente una rettifica della fattura stessa. Infine, anche il processo col quale si provvede al pagamento richiede tempo per essere portato a compimento.
Sono sempre vigenti le regole per il pagamento delle fatture – Sono ovviamente fatte salve tutte le disposizioni in merito ai termini di pagamento delle fatture previste dalle leggi vigenti. In particolare il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, in recepimento della direttiva 2011/7/UE, fissa in 30 giorni il termine ordinario per il pagamento delle fatture, con decorrenza dalla data di ricevimento della fattura, trascorsi i quali sono dovuti al creditore gli interessi moratori sull’importo dovuto senza che sia necessaria la costituzione in mora.
La fattura emessa in formato cartaceo prima dell’obbligo o durante la transizione è salva – Se allo scadere del termine di cui al comma 210 una PA stesse ancora processando una fattura emessa in forma cartacea prima dello scadere del termine di cui al comma 209, l’eventuale necessità di instaurare una nuova procedura, innescata dall’invio da parte del fornitore di una fattura elettronica comporterebbe, peraltro in violazione del noto principio tempus regit actum, un ulteriore prolungamento dell’iter amministrativo, con aggravio di costi sia per il fornitore sia per l’amministrazione, che potrebbe protrarsi oltre i termini di pagamento della fattura, con pregiudizio per il diritto del fornitore e potenzialmente con ulteriori oneri per l’amministrazione per il ritardato pagamento.
Non consentire in tale ipotesi la conclusione del procedimento avviato correttamente in forma cartacea, inoltre, costituirebbe un inutile aggravio del procedimento, in aperta violazione del principio di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Inoltre, l’emissione di una seconda fattura in formato elettronico a fronte di una fattura correttamente e legittimamente emessa in formato cartaceo, non è consentito dalla normativa IVA. Non sarebbe, infatti, possibile emettere note di credito a storno delle fatture cartacee già emesse perché queste ultime non presenterebbero alcuno dei vizi che ne permettono la rettifica ai fini IVA.
Conseguentemente, ove allo scadere del termine di cui al comma 210, una PA stesse ancora processando una fattura emessa in formato cartaceo, prima dello scadere del termine di cui al comma 209, l’amministrazione dovrà, secondo quanto chiarito dal Ministero nella Circolare n.1/Df del 31.03.2014, senz’altro portare a compimento il relativo procedimento e, ove sussistano tutte le altre condizioni, procedere al pagamento. È invece da escludere la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di accettare fatture in forma cartacea emesse successivamente allo scadere del medesimo termine di cui al comma 209.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/senza-fattura-pa-il-fornitore-rimane-a-bocca-asciutta,3,26870
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