+39 035 321724
info@bgitaliasrl.it
flagIngleseflagSpagnolo
flagItaliano
Twitter
LinkedIn
B&G Italia srl
  • Home
  • Identità
  • Servizi
    • Contabilità e bilanci
    • Commercio Internazionale
    • Consulenza amministrativa e commerciale
    • Consulenza Fiscale
    • Consulenza aziendale, societaria e commerciale
    • Consulenza legale
    • Internazionalizzazione delle imprese
      • Articoli di Silvana
      • Progetti conclusi
  • Opportunità d’affari
    • Agroalimentare
    • Design
    • Metalmeccanica
  • Economia & società
  • News 24
  • Contatti

Schede carburante. Quando la dichiarazione non è fraudolenta

30 Settembre 2014silvanaNews

Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 29 settembre 2014

Non si può contestare il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 al contribuente che non ha conservato i documenti ideologicamente falsi (fatture, schede carburante, etc.) nei registri contabili e nella documentazione fiscale dell’azienda.

È quanto emerge dalla sentenza n. 40198/14, depositata ieri presso la Terza Sezione Penale della Cassazione.

La Corte d’appello di Milano ha riconosciuto un imprenditore responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, “limitatamente al fatto riguardante le schede di carburante”.

Nell’impugnare tale verdetto, l’imputato ha sostenuto – con successo – che il reato in contestazione (previsto e punito dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000) non si configura in mancanza della prova delle fatture e della loro conservazione nei registri contabili, potendosi al più concretizzare l’ipotesi delittuosa di dichiarazione infedele (ex art. 4 del D.Lgs. 74/2000), ma solo ove risulti il superamento della soglia di punibilità.

Ebbene, con riguardo a tale doglianza, i giudici del Palazzaccio hanno osservato che, per esplicita previsione dell’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000, “il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti quando tali fatture sono registrate nelle scritture contabili o sono detenute a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria”.

Dunque, per l’integrazione del reato, è necessario, da un lato, che la dichiarazione fiscale contenga effettivamente l’indicazione di elementi passivi fittizi, dall’altro, che le fatture ideologicamente false, che dovrebbero supportare detta indicazione, siano conservate nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell’azienda, perché in ciò consiste l’atteggiamento di avvalersi delle fatture come richiesto dalla norma.

Nel caso di specie è stata la stessa Corte territoriale ad affermare – si legge in sentenza – “l’inesistenza delle schede carburante (queste, infatti, non sono state reperite presso il contribuente, n.d.r.), cioè di quei documenti contabili indicati nel capo di imputazione; è quindi palese l’errore di diritto nel ritenere la sussistenza del reato in mancanza di uno degli elementi costitutivi (conservazione delle fatture o degli altri documenti nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell’azienda)”.

La parola è pertanto tornata al giudice di merito per nuovo esame.

Autore: Redazione Fiscal Focus

wordpress theme by initheme.com

Condividi:

  • Stampa
  • LinkedIn
  • Skype
  • Twitter
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

Visualizza Profilo Completo →

B&G Italia S.r.l. - PI 03323770168 Copyright 2016 | Privacy Policy |