Le novità del Decreto Fiscale e i versamenti sui redditi – Fino alla scorso anno l’imposta sui redditi, saldo più acconto, andava versata in prima battuta entro il 16 giugno; in seguito all’intervento del c.d. Decreto Fiscale che ha accompagnato la Manovra 2017 è stato previsto il differimento dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF così come è stato traslato dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP; il versamento dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’IRAP viene fatto slittare all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, modificando quindi il previgente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo.
Lo stesso Decreto ha inoltre previsto:
Dunque tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti:
L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata (salvo applicazione metodo previsionale) nell’anno precedente e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
Il saldo e la prima rata di acconto (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), possono tuttavia essere versati in rate mensili fermo restando che l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione. In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
Richiamando la data del 31 luglio la stessa coinciderà anche con le scadenze per l’invio del 770 da parte dei sostituti d’imposta nonché per l’invio dell’istanza di adesione alla c.d. voluntary-bis.
Le scadenze per la presentazione del modello redditi 2017 – Scade invece il 30 giugno il termine per l’invio del modello redditi cartaceo; la presentazione in via telematica da effettuare entro il 2 ottobre 2017 (il 30settembre cade di domenica) rappresenta il canale obbligatorio quasi nella totalità dei casi, con la previsione di specifiche eccezioni che riguardano i contribuenti che:
In caso di presentazione della dichiarazione agli Uffici postali, gli stessi hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione. La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l’importo degli eventuali acconti d’imposta da pagare nel 2017. Attenzione però che le dichiarazioni presentate tramite un Ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
Le scadenze per la rottamazione dei ruoli – Al 15 giugno è fissata un’importante scadenza anche per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli; entro tale data Equitalia è chiamata ad inviare ai contribuenti il responso circa l’accoglimento o eventuale rigetto dell’adesione; gli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata; l’importo/i da pagare; la data/e entro cui effettuare il pagamento. La prima rata sarà da versare entro il 31 luglio ricordando che non troverà applicazione la disciplina del lieve inadempimento per cui anche un solo giorno di ritardo comporterà la decadenza dei benefici di cui alla stessa definizione agevolata.
Dopo la finestra estiva – Superate le scadenze sopra citate subito dopo la finestra estiva ci troveremo invece con l’appuntamento del 18 settembre per l’invio dello spesometro semestrale come da ultimo modificato dal Decreto Fiscale 193/2016; settembre coinciderà anche con il versamento della 2° rata della rottamazione dei ruoli per chi ha ad esempio optato per la dilazione massima (5 rate).
wordpress theme by initheme.com