Con la Circolare 29/E del 07.08.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha affrontato la questione della trasmissibilità agli eredi delle sanzioni relative alla rateazione delle somme dovute in base a un istituto definitorio dell’accertamento o deflativo del contenzioso.
Partendo dal principio generale dell’intrasmissibilità delle sanzioni tributarie statuito dall’ articolo 8, D.Lgs. 472/1997, l’Agenzia delle Entrate afferma, in linea con gli orientamenti della Cassazione, che appare indubbio che agli eredi non possa essere richiesto il pagamento delle sanzioni, sia con riferimento alle violazioni commesse dal de cuius ed alla base degli atti di acquiescenza, adesione, reclamo – mediazione, conciliazione giudiziale, sia con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione. Diversamente, saranno dovute dagli eredi le sanzioni relative alle rate scadute e non pagate dopo la morte del de cuius.
Particolarmente rilevante è la possibilità che in caso di decesso del contribuente in un periodo d’imposta ancora accertabile, le sanzioni connesse alla mancata compilazione del quadro RW non siano trasmissibili agli eredi che, dunque, non sono tenuti alla regolarizzazione della posizione del de cuius.
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