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San Marino fuori dalla Black list

16 Settembre 2014silvanaNews

Arrivano le istruzioni del Ministero sammarinese, dopo l’accordo con l’Italia

Pubblicate alcune circolari esplicative sull’accordo contro le doppie imposizioni fra Italia e San Marino, elaborate dal Ministero alle Finanze della Repubblica del Titano (consultabili sul sito www.Finanze.Sm).
La convenzione sulle doppie imposizioni e sulla collaborazione a livello fiscale tra i due Stati (L. n. 88 del 19 luglio 2013 su G.U. n. 177 del 30 luglio 2013) è entrata in vigore a inizio anno e con la pubblicazione del D.M. dell’Economia del 12 febbraio 2014, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014.
La Repubblica di San Marino, grazie a tale accordo, è anche uscita dalla black list dei Paesi a fiscalità privilegiata.

La collocazione della Repubblica all’interno della legislazione – La Repubblica di San Marino è un Paese extra-UE, i cui rapporti, da un punto di vista Iva, sono disciplinati dalla L. n.217 del 2011 (c.d. Legge comunitaria), stante la mancanza di frontiere doganali di confine.
Rispetto agli altri Paesi extra-UE, infatti, la Repubblica di San Marino ha la particolarità di non possedere frontiere doganali di confine con l’Italia e con l’Unione europea, in base all’accordo interinale di buon vicinato siglato con la Repubblica Italiana il 31 marzo 1939 e dell’accordo di cooperazione e di unione doganale, siglato con l’UE il 16 dicembre 1991.
L’assenza di frontiere fiscali ha da sempre, dunque, caratterizzato l’applicazione dell’Iva nelle operazioni di scambio con questo Paese.

Le novità – Con la pubblicazione del D.M. dell’Economia del 12 febbraio 2014, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio, la Repubblica di San Marino esce dalla black list dei Paesi a fiscalità privilegiata, individuati con il D.M. del 4 maggio 1999.
Da un punto di vista operativo tale esclusione ha effetto:
• sull’obbligo di presentazione delle comunicazioni black list per le operazioni effettuate con operatori della Repubblica di San Marino (quadro BL della comunicazione polivalente);
• sulla presunzione di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Il quadro SE rimane obbligatorio – Non ha alcuna influenza, invece, l’eliminazione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi black list sull’obbligo di comunicazione (con utilizzo del modello polivalente) nel caso di acquisti di beni senza addebito di Iva da operatori sanmarinesi.
Va tenuto ben presente che il modello polivalente permette di assolvere l’adempimento previsto dall’articolo 16 del D.M. del 24 dicembre 1993 sui rapporti di interscambio ai fini Iva tra l’Italia e San Marino, in cui il cessionario italiano deve:
– annotare nel registro Iva delle fatture emesse e in quello degli acquisti il documento originale inviato dal cedente sammarinese, quello cioè in cui l’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha apposto il timbro a secco;
– e inviare apposita comunicazione scritta dell’avvenuta annotazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente compente. Su quest’ultimo adempimento, si ricorda che la comunicazione prima avveniva spedendo all’ufficio una raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre ora va segnalata compilando il quadro SE del modello polivalente, da inviare entro il mese successivo alla data di registrazione della fattura ricevuta dall’operatore sammarinese.
Grazie all’accordo, nell’apposito quadro SE del modello polivalente andranno indicate soltanto le fatture di cui al più volte citato art. 16, dato che le altre operazioni con San Marino sono state espunte dal quadro BL, in quanto non più black list.

Presunzione di residenza di italiani che trasferiscono la residenza a San Marino – Infine in merito alla presunzione di residenza in Italia, per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a fiscalità privilegiata, l’art. 2 comma 2 bis del Tuir prevede che si considerino residenti, salvo prova contraria (onere della prova che quindi grava sul contribuente), i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Data quindi l’espunzione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi black list, i cittadini italiani residenti in tale stato non dovranno più dimostrare di non essere residenti in Italia, e questo dovrebbe valere per tutto il periodo d’imposta 2014.
Per quanto riguarda le residenze, a dire il vero, viene prospettato un quadro più ampio del concetto di residenza nelle convenzioni contro le doppie imposizioni in relazione a persone fisiche, società e associazioni, nonché nell’ambito della digital economy.

Stabile organizzazione – Per quanto riguarda la stabile organizzazione, invece, ne vengono definiti i requisiti per l’esistenza e la configurabilità.

La cooperazione Italia–San Marino prevede, tra le altre cose, il potenziamento dello scambio di informazioni fiscali, la revisione della tassazione in materia di redditi di capitale e, in particolare, dei trattamenti convenzionali riservati a dividendi e interessi, canoni e royalties, nonché la realizzazione di numerosi interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo sammarinese ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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