È quanto emerge dalla sentenza 10 dicembre 2014 n. 25972 della Sezione Tributaria della Suprema Corte.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso prodotto da una società toscana e, rinviando al giudice di merito per nuovo giudizio, ha affermato il seguente principio di diritto: nella valutazione, a fini fiscali, dei processi di riordino aziendale realizzati mediante contratti di “sale and lease back”, integra gli estremi della condotta abusiva (e non l’illiceità della causa ovvero l’illiceità del motivo) quella costruzione che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate sia del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento essenziale dell’operazione economica lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d’imposta e manchi il presupposto dell’esistenza di un alternativo strumento giuridico che sia comunque idoneo e funzionale al raggiungimento dell’obiettivo economico perseguito.
Secondo la Suprema Corte, la decisione pro fisco emessa dalla CTR è da censurare perché il suo punto nodale, a parte l’ipotetico patto commissorio, è stato quello del diverso e non dimostrato più favorevole ammortamento dei canoni rispetto a quello, ad esempio, dell’acquisizione/costruzione immobiliare gravata dal mutuo; ma anche in questa ipotesi non si può ritenere, sic et simpliciter, che si tratterebbe di operazioni costruite essenzialmente per un risparmio d’imposta, senza che il giudicante volga la sua attenzione sull’eventuale validità di ragioni economiche – come quelle di liquidità monetaria, di ripartizione del rischio e di garanzia patrimoniale – e poi sulla rigorosa prova comparativa del vantaggio fiscale globalmente considerato (cfr. Cass. n. 12044/09, n. 21329/10 e n. 653/14).
In questo senso, evidenziano dal Palazzaccio, si sta muovendo il legislatore nazionale che, nella delega al Governo per l’attuazione della disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale (poi confluita nella Legge n. 23 del 2014, articolo 5), indica tra i principi e i criteri direttivi quelli di: definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio d’imposta; garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale; considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell’operazione abusiva; escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione o la serie di operazioni è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell’operazione, ma rispondono a esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del contribuente. Infine, in tema di prova, il legislatore nazionale richiama l’attenzione circa le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato.
I principi ispiratori della Delega sono tutti ampiamente consolidati della giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU. n. 30055/08; Cass. n. 10257/08; n. 21390/12, n. 17955/13 e n. 4604/14).
http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/sale-and-lease-back-quando-non-c-e-elusione,3,25226
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