I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, residenti in Italia. Tante le novità per la compilazione del quadro RW, ma resta fermo che i soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Quali sono i criteri per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche?
Per quanto riguarda le persone fisiche, il tema della residenza fiscale è disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 2 del D.P.R. 917/1986, rubricato “Soggetti passivi”, che dopo aver stabilito al comma 1 che “soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”, dispone al successivo comma 2 che ai fini delle imposte sui redditi “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
La norma in commento, dunque, qualifica un soggetto come residente in Italia quando lo stesso, per la maggior parte del periodo di imposta (almeno 183 giorni in un anno), è in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente;
• domicilio nel territorio dello Stato;
• residenza nel territorio dello Stato.
L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente è condizione sufficiente per determinare la residenza fiscale in Italia.
Di contro, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente non è condizione sufficiente per perdere lo status di ‘residente’ sotto il profilo fiscale.
La residenza è legata:
• alla permanenza in un dato luogo;
• alla volontà di stabilirsi in quel luogo.
Il domicilio rappresenta la volontà di stabilire e conservare nel territorio statale la sede principale dei propri affari ed interessi, non solo patrimoniali ma anche morali, sociali e familiari secondo criteri quantitativi (per gli interessi economici) e qualitativi (per gli interessi di natura non economica).
Nei casi in cui un soggetto venga considerato fiscalmente residente in due Stati, per definire in maniera univoca la residenza fiscale, è necessario far riferimento, ove esistenti, alla Convenzioni contro le doppie imposizioni. In particolare, le Convenzioni contro le doppie imposizioni definiscono il c.d. tie break rules ovvero una serie di criteri per determinare quale dei due Stati contraenti dovrà prevalere nel considerare residente il contribuente persona fisica.
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