In luogo della previsione di un limite di importo al di sotto del quale esonerare dall’obbligo di monitoraggio degli investimenti esteri, la L. 97/2013 ha privilegiato l’esigenza di alleggerire, per quanto possibile, il contenuto della dichiarazione delle attività estere nei casi in cui esse siano detenute in Paesi collaborativi.
Prima delle modifiche operate dalla Legge Europea 2013, la previgente normativa, (co. 5, l’art. 4, D.L. 167/1990), prevedeva l’esenzione dall’obbligo di compilazione del quadro RW per gli investimenti e le attività estere con valore inferiore a 10.000 euro.
Soglia solo per depositi e conto correnti bancari – La nuova previsione normativa, qualora raggiungesse l’ok definitivo al Senato, introduce una soglia di 10.000, al di sotto della quale non sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW, per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero.
Di conseguenza, per le altre attività finanziarie e per gli investimenti esteri sarebbe necessaria la compilazione del quadro RW senza alcun limite.
Inoltre, il limite dei 10.000 euro andrebbe verificato in relazione al valore massimo complessivo che il deposito o il conto corrente bancario ha raggiunto durante il periodo d’imposta.
Di conseguenza, la verifica della soglia dei 10.000 euro non dovrà avvenire rispetto al valore del c/c bancario o del deposito alla fine del periodo d’imposta, bensì tenendo conto di versamenti e prelevamenti effettuati durante il periodo d’imposta.
L’approvazione definitiva del testo da parte del Senato deve avvenire entro il 28 marzo. Ciò sarà possibile solo se si provvederà all’approvazione del testo arrivato dalla Camera senza apportare alcuna modifica.
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