In merito allo status di “titolare effettivo” questo risulta verificato allorché i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW detengono direttamente partecipazioni al capitale sociale di società estere superiori al 25% o esercitano il controllo sull’entità.
Per quanto riguarda la “qualifica” dello Stato di residenza o localizzazione della società controllata, si devono distinguere Stati o territori collaborativi e Stati o territori non collaborativi.
La distinzione è di non poco conto, in quanto qualora si tratti di una società residente o localizzata in Stati o territori non collaborativi, seguendo un approccio look through e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore complessivo degli investimenti sottostanti la partecipazione.
In sostanza, verificato il requisito del “titolare effettivo”, nel caso in cui si tratti di società estere residenti in paesi non collaborativi, in luogo del valore della partecipazione, si dovrà indicare nel quadro RW il valore (complessivo) degli investimenti esteri e delle attività finanziarie estere detenute dalla società estera controllata, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.
Per l’individuazione degli Stati o territori non collaborativi, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 38/E/2013 ha chiarito che bisogna far riferimento a una white list “ad hoc” che si compone degli Stati inclusi nella White list di cui al D.M. 4.9.1996 con l’aggiunta dii “altri Paesi collaborativi” espressamente indicati nel documento di prassi in esame.
L’inclusione degli “altri Paesi collaborativi” è avvenuta in ragione del fatto che questi prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale (ad esempio, un tax information exchange agreement – TIEA) o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.
Tra gli altri Stati collaborativi viene ricompreso San Marino, con espressa indicazione che lo Stato del Titano viene incluso tra i paesi collaborativi a partire dal 2014. Questo perché la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Repubblica Sammarinese è entrata in vigore il 1° gennaio 2014.
A seguito dell’entrata in vigore della Convenzione, la Repubblica di San Marino (D.M. 12 Febbraio 2014) è stata espunta dell’elenco contenuto all’articolo 1 del decreto del ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (paesi privilegiati ai fini della presunzione di residenza fiscale).
È da sottolineare che uno degli elementi di maggiore rilevanza nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino è lo scambio di informazioni, disciplinato dall’art. 26 della stessa Convenzione, completamente riscritto dal relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.
Dunque, l’entrata in vigore il 1° gennaio 2014 della Convenzione contro le doppie imposizioni contenente la disciplina sullo scambio di informazioni, giustifica il rinvio al 2014 dell’inclusione di San Marino tra gli Stati collaborativi.
Ne deriva che per il 2013 (UNICO 2014) si dovrà trattare San Marino come Paese non collaborativo ai fini della compilazione del quadro RW.
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