Sono infatti ben 75.000 i contribuenti che hanno fruito della definizione agevolata, facendo confluire nelle casse di Equitalia quasi 300 milioni di euro. Un risultato di tutto rispetto, ove si consideri che l’agevolazione è limitata ai soli interessi di mora e di ritardata iscrizione, i quali da soli spesso non raggiungono importi così elevati.
Da tenere in debita considerazione, nell’analisi del dato, vi è anche il fatto che i contribuenti in oggetto non hanno potuto beneficiare di alcuna forma di rateazione, dovendo versare tutti gli importi in un’unica soluzione.
Insomma, un largo riscontro tra i contribuenti, che può continuare ad avere i suoi frutti, ove si consideri la proroga accordata al 31 marzo 2014.
Una proroga, questa, decisamente sofferta, in quanto arrivata esattamente nel giorno previsto per la scadenza, con l’approvazione del nuovo salva-Roma (Decreto-legge del 6 marzo 2014 n. 16).
Il Decreto legge, appena pubblicato in Gazzetta, se da un lato ha consentito quella proroga per la quale tanto si era temuto, ha completamente tralasciato le ingiunzioni di pagamento, alle quali erano state inizialmente estese le norme sulla rottamazione degli interessi.
Non è invece mai stata presa in considerazione alcuna forma di dilazione in capo ai contribuenti.
Con un laconico art. 2, il decreto in oggetto si limita pertanto a rimandare la scadenza, sostituendo al vecchio termine del 28 febbraio il nuovo 31 marzo 2014.
Viene inoltre allungato il periodo di sospensione: per consentire il versamento delle somme dovute e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi resta sospesa fino al 15 aprile 2014, e non più fino al 15 marzo.
Per il corrispondente periodo sono tuttavia sospesi anche i termini di prescrizione.
Insomma, soltanto un mese in più per i contribuenti, che dovranno continuare, in ogni caso, a dover versare gli importi in un’unica soluzione.
L’agevolazione
Entro il 31 marzo i contribuenti potranno pertanto versare, in un’unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, al fine di poter beneficiare dello stralcio degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo.
Si deve tuttavia ricordare che l’agevolazione riguarda soltanto le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione.
Inoltre non tutti i tributi possono accedere all’agevolazione e non tutti in eguale misura: le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva beneficiano integralmente dello stralcio degli interessi, mentre per le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada l’agevolazione è limitata agli interessi di mora.
Sono invece espressamente escluse dalla previsione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi.
Non è invece impedita la definizione agevolata in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.
In ogni caso, il versamento dovrà avvenire mediante bollettino postale F35 o direttamente agli sportelli Equitalia.
Qualora si preferisse la prima soluzione, si ricorda tuttavia che dovrà essere indicato tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”.
Inoltre, per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.
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