Come noto, infatti, la Legge di stabilità 2014 ha consentito ai contribuenti di versare, entro il 28 febbraio, in un’unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, al fine di poter beneficiare dello stralcio degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo.
La previsione riguarda tuttavia soltanto le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione.
La “rottamazione” delle cartelle non riguarda però tutti i tributi, o almeno non nella stessa misura.
Viene infatti chiarito che le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva beneficiano integralmente dello stralcio degli interessi, mentre per le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada l’agevolazione è limitata agli interessi di mora.
A seguito di tali chiarimenti sono stati quindi risolti i dubbi riferiti all’applicabilità dell’agevolazione al Codice della strada, seppure siano rimaste deluse le speranze di chi vedeva nella “rottamazione” delle cartelle la possibilità di stralciare anche la maggiorazione prevista per le multe della strada e pari a un decimo per ogni semestre dalla data in cui è divenuta esigibile la sanzione.
Sebbene, infatti, la maggiorazione in oggetto sia stata dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione, ad oggi la stessa continua ad essere applicata in quanto la sentenza era materialmente errata, senza che mai il legislatore sia intervenuto a porre nuovo ordine nella materia.
Si sottolinea inoltre che non è impedita la definizione agevolata in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.
È invece poco chiaro il comportamento che dovrebbe essere adottato nel caso delle iscrizioni provvisorie in pendenza di ricorso. Se infatti può essere tranquillamente affermato che le stesse rientrino nel beneficio (non essendo prevista alcuna esclusione in merito), rimane un punto interrogativo riguardo l’importo che può essere versato. Non è infatti chiaro se i contribuenti possano versare solo un terzo delle somme o l’intero importo. Ed inoltre, quale importo verrà restituito qualora il contribuente risulti essere la parte vittoriosa?
Sono invece espressamente escluse dalla previsione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi.
In ogni caso, occorre prestare particolare attenzione alle singoli situazioni dei contribuenti: gli stessi, infatti, non riceveranno alcuna comunicazione da Equitalia, anche nel caso in cui si possa beneficiare della nuova previsione.
Sarà quindi necessario chiedere agli sportelli il dettaglio del proprio debito (estratto di ruolo).
Una volta ottenuto l’estratto di ruolo si rende quindi necessario verificare la data in cui le somme sono state affidate all’agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto.
Solo nel caso in cui le cartelle/avvisi rientrino nell’agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti.
Mentre, come già anticipato, solo con riferimento alle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.
La somma dovuta, invece, dovrà essere versata, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014, mediante bollettino postale F35 o direttamente agli sportelli Equitalia.
Qualora si preferisse la prima soluzione, si ricorda tuttavia che dovrà essere indicato tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”.
Inoltre, per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.
In ogni caso, fino al 15 marzo, la riscossione resterà sospesa per tutti i debiti interessati dalla definizione agevolata.
Infine, i contribuenti che pagheranno entro i termini previsti riceveranno, mediante posta ordinaria entro il 30 giugno 2014, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito.
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