È infatti fondamentale rimarcare come, grazie alla disposizione in oggetto, sia divenuta definitiva la proroga per la rottamazione delle cartelle di pagamento Equitalia al 31 maggio 2014.
La disposizione
Conosciamo ormai fin troppo bene quello che è stato l’iter normativo che ha accompagnato la c.d. “rottamazione delle cartelle”: un continuo susseguirsi di proroghe, anticipazioni e smentite.
Il termine inizialmente fissato era infatti il 28 febbraio, prorogato, esattamente il giorno della scadenza, al 31 marzo 2014.
Ora, grazie al decreto legge n. 16/2014,il pagamento dell’importo dovuto potrà ora essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2014.
Viene inoltre spostato al 16 giugno il termine di sospensione della riscossione dei relativi carichi.
Se da un lato possiamo tirare un sospiro di sollievo, in quanto, fino alla data del 16 giugno Equitalia non potrà riprendere le azioni esecutive e cautelari, è bene ricordare, come anche sottolineato nei giorni scorsi, che risulta poco convincente un’agevolazione come quella in oggetto, in considerazione del fatto che rimane comunque richiesto il pagamento in un’unica soluzione degli importi.
Sicuramente, consentire il pagamento rateale delle somme avrebbe garantito un maggior appeal all’agevolazione in oggetto, per la quale il rischio rimane quello di una scarsa adesione, così come rilevato nel mese di marzo.
L’agevolazione
Grazie alla disposizione in oggetto sarà quindi possibile, fino al 31 maggio, beneficiare dello stralcio degli interessi di mora (che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti) e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (che decorrono dalla scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta fino alla data di consegna all’agente della riscossione dei ruoli).
Sarà tuttavia necessario versare in un’unica soluzione il restante importo del debito, l’aggio (per il quale non sono previsti sconti) e le spese di riscossione, nonché quelle per eventuali procedure attivate.
Si ricorda inoltre come non tutti gli importi possano essere ammessi alla definizione agevolata dei ruoli: le entrate erariali, come l’Irpef e l’Iva, beneficiano infatti integralmente dello stralcio degli interessi, mentre per le entrate non erariali, come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada, l’agevolazione è limitata agli interessi di mora.
Sono invece espressamente escluse dalla previsione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi.
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