Incidenza dell’incostituzionalità – Gli effetti della dichiarazione d’illegittimità costituzionale decorrono a partire dal 12 febbraio 2015, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. Le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sono tenute, quindi, per l’anno d’imposta 2014, a versare il saldo della Robin Hood Tax entro la scadenza ordinaria del 16 giugno 2015, a completamento degli acconti dovuti nel corso del 2014.
Esercizio sociale – Le imprese finora tenute al pagamento dell’addizionale Ires, il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, invece, non saranno assoggettate alla Robin Hood Tax a partire dal periodo d’imposta in corso al 12 febbraio di quest’anno.
Eccedenze – Le eventuali eccedenze di Robin Hood Tax versate negli anni precedenti alla sentenza e non utilizzate nel saldo d’imposta relativo al 2014 potranno essere compensate solo orizzontalmente, chieste a rimborso o cedute alle consolidate ai fini della compensazione dell’Ires.
Perdite pregresse – Riguardo le perdite pregresse, queste assumono rilevanza a prescindere dal periodo in cui sono maturate. Per questa ragione, prosegue la circolare, tanto per l’Ires ordinaria, quanto per l’addizionale cosiddetta Robin Hood Tax, trova piena applicazione il regime ordinario di riporto delle perdite pregresse indipendentemente dal periodo cui queste sono riconducibili. Nel caso, quindi, un’impresa rientri nell’ambito dei settori di attività colpiti dall’addizionale, senza superare costantemente nel corso degli anni le soglie minime dei ricavi e di reddito necessarie per l’applicazione della Robin Hood Tax, le perdite maturate anteriormente concorreranno, contraendola, alla determinazione della base imponibile della Robin Hood Tax.
Applicazione della Robin Hood Tax, incidenza delle perdite pregresse – La Robin Hood Tax trova applicazione, tra l’altro, qualora l’impresa consegua un reddito imponibile superiore a una soglia data. Al riguardo, spiega la circolare, occorre considerare il reddito imponibile al netto delle perdite pregresse, disponibili e quindi compensabili.
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