Rivalutazione – Come noto la legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) ai commi da 140 a 146 ha riproposto la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Saldo attivo – Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. Si può provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva con il pagamento di un’imposta sostitutiva dei redditi e dell’Irap in misura pari al 10%.
Imposta sostitutiva – Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e Irap) dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2016) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili.
Versamento – In base all’art. 1, comma 145, Legge di Stabilità 2014 le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
Termine – In particolare la norma prevede che la prima rata deve essere versata “entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte usi redditi relative ai periodi d’imposta successivi”. In sostanza la prima rata andrà versata il prossimo 16 giugno 2014 e le altre due, rispettivamente, il 16 giugno 2015 e 16 giugno 2016.
Bozza Decreto Cdm – Venerdì 18 aprile si è riunito il consiglio dei ministri che ha varato una serie di provvedimenti di misura fiscale (Bonus Irpef in busta paga, Taglio Irap, Aumento aliquote rendite finanziarie). Tra le varie misure adottate figura anche la modifica del temine per pagare l’imposta sostitutiva a seguito della rivalutazione dei beni d’impresa sopraesposta. Il decreto approvato dal Governo, sostituisce, infatti il comma 145 della legge di stabilità: ai sensi della nuova disposizione “le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013”. Non sarà più possibile, quindi, suddividere l’importo dovuto su tre rate annuali. Resta tuttavia salva la possibilità di compensare il quantum dovuto con eventuali altri importi vantati a credito dal contribuente.
Carico fiscale – Tale disposizione, ancora in bozza, qualora venisse confermata porterà secondo le stime dell’esecutivo un esborso immediato per le aziende pari a 600 milioni di euro. Onere fiscale che si aggiunge al fatto che il maggior valore dei beni derivante dalla rivalutazione è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e Irap) dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2016), mentre in caso di cessione, assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.
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