Circolare 22/2009 – Nella successiva circolare n. 22/E del 2009, è stato precisato che non sussisteva un obbligo di rivalutazione sia del fabbricato che dell’area, trattandosi di beni appartenenti a due distinte categorie e l’obbligo di rivalutare tutti i beni era limitato a quelli appartenenti alla medesima categoria omogenea. Era stato altresì ritenuto che nell’ipotesi in cui si intendesse rivalutare sia il fabbricato che l’area sottostante o di pertinenza (ovvero rivalutare la sola area o il solo fabbricato), considerato che i predetti beni sono classificati in categorie omogenee differenti, occorreva necessariamente individuare distinti valori di rivalutazione (determinati sulla base del valore corrente o del valore interno dei singoli beni) riferibili rispettivamente al fabbricato e all’area. Ciò in quanto l’art. 11 della Legge n. 342/2000 richiede che il valore dei beni (che nel caso in esame sono rappresentati dall’area e dal fabbricato) non superi, a seguito della rivalutazione, il valore effettivamente attribuibile sulla base del criterio del “valore corrente” o del “valore interno”.
Incrementi – Inoltre i maggiori valori attribuiti distintamente al terreno e al fabbricato sulla base dei predetti criteri potevano incrementare il precedente valore fiscale dei medesimi, come a suo tempo determinato per effetto dell’applicazione dell’art. 36, commi 7, 7-bis e 8, del D.L. n. 223/2006.
Classificazione – Va però considerato che ai fini della precedente legge di rivalutazione gli immobili erano distinti in due sole categorie omogenee, concernenti gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili, e le aree erano state ricomprese nella seconda categoria. Per la rivalutazione in esame invece gli immobili sono classificati in 5 categorie, nell’ambito delle quali è fatto riferimento, tra l’altro, alle aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica e alle aree non fabbricabili. Si pone, quindi, la questione se l’area occupata dalla costruzione possa rientrare nell’ambito di una di queste due ultime categorie. In sostanza in attesa degli auspicati chiarimenti e in presenza, come indicato, di più categorie, rimane il dubbio se il terreno sottostante debba essere inquadrato come area edificabile e il costruito come immobile strumentale.
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