Legge di stabilità – La legge di stabilità 2014 ripropone la rivalutazione dei beni d’impresa: si tratta di una norma a carattere temporaneo e facoltativo che interessa i beni materiali e immateriali e le partecipazioni in società controllate e collegate.
Cessione bene – Il volontà di optare per opportunità può essere data dalla previsione di cedere, anche se non nel breve periodo, i beni rivalutati e di assoggettare il loro maggior valore a un’imposta sostitutiva anziché all’imposizione ordinaria. Come accennato bisogna però attendere qualche anno. È infatti stabilito che in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In pratica, nelle dette ipotesi sarà possibile tenere conto del valore risultante dalla rivalutazione soltanto a partire dal 2017.
Ammortamenti – La seconda valutazione di convenienza è data dai maggiori ammortamenti derivanti dall’incremento di valore dei cespiti. I maggiori ammortamenti contabili “gravano”, secondo la dottrina prevalente, sul bilancio 2014 ancorché la rivalutazione vada eseguita nel bilancio 2013. Dal punto di vista fiscale, invece, i benefici in termini di quote di ammortamento deducibili sono differiti al 2016.
Plafond per deduzione spese manutenzione – La rivalutazione dei beni d’impresa dà anche la possibilità di dedurre maggiori quote di ammortamento e incrementare il parametro per il calcolo dell’ammontare delle spese di manutenzione deducibili. Ricordiamo infatti che l’articolo 102, comma 6, del Tuir prevede la deducibilità dei costi di manutenzione e di riparazione spesati a conto economico nel limite del 5% del costo fiscale complessivo di tutti i beni materiali risultanti all’inizio del periodo di imposta dal registro dei beni ammortizzabili. Per i beni oggetto di rivalutazione, però, la rilevanza dei maggiori valori contabilizzati è, sempre, subordinata al loro effettivo riconoscimento fiscale. Pertanto anche i maggiori valori attribuiti in sede di rivalutazione acquisiscono rilevanza fiscale soltanto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello di perfezionamento della rivalutazione (dal 2016 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Tali maggiori valori, quindi, non si possono ritenere rilevanti ai fini della quantificazione del plafond del 5% per il periodo di imposta 2013.
Aumento patrimonio netto – Infine l’incremento del patrimonio netto conseguente all’imputazione del saldo di rivalutazione può altresì consentire di evitare l’impatto delle disposizioni fiscali che limitano, ad esempio, il riporto delle perdite in caso di fusione e di scissione, con effetto dal bilancio in cui la rivalutazione è effettuata. Il patrimonio netto è, infatti, uno dei parametri da utilizzare, ai sensi dell’art. 172, comma 6, del T.U.I.R., ai fini della determinazione delle perdite fiscali riportabili in presenza delle dette operazioni societarie di carattere straordinario.
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