Rivalutazione – Come noto la legge di stabilità 2014, (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ai commi da 140 a 146 ha riproposto la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Versamento – In base all’art. 1 comma 145 Legge di Stabilità 2014, le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva andavano versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
Termine – In particolare la norma prevedeva che la prima rata dovesse essere versata “entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte usi redditi relative ai periodi d’imposta successivi”. In sostanza la prima rata andava versata il prossimo 16 giugno 2014 e le altre due, rispettivamente, il 16 giugno 2015 e 16 giugno 2016.
Modifica D.L. 66/2014 – Ora il comma 11 dell’art. 4 del D.L. 66/2014 approvato dal Governo lo scorso 18 aprile e pubblicato in gazzetta Ufficiale lo scorso 24 aprile ha modificato tale termine prevedendo che “Il comma 145 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.
Nuovo termine – In sostanza il decreto riscrive retroattivamente le regole per il versamento dei tributi dovuti in caso di rivalutazione stabilendo il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2014, in luogo delle tre rate annuali senza interessi previste dalla legge originaria.
Effetti – Questo anticipo nei tempi di incasso per l’Erario rischia però di procurare impatti negativi sul gettito complessivo. Trattandosi di una rivalutazione facoltativa che, ad oggi, non è del tutto perfezionata (molte società devono ancora sottoporre ai soci i bilanci per la definitiva approvazione), è possibile che talune imprese (in particolare quelle che non hanno sufficienti risorse finanziarie per pagare tutto il tributo entro giugno) ritornino sui propri passi e rivedano i progetti di bilancio.
Convenienza – La rivalutazione della legge 147/2013 si caratterizzava, infatti, per la scarsa convenienza fiscale. L’imposta sostitutiva del 16% si contrappone a un risparmio di imposta del 31,4% (Ires e Irap) che si ottiene però in molti anni, a seguito della deduzione dei maggiori ammortamenti dal 2016. Per migliorare l’appeal della rivalutazione, la legge di Stabilità (147/2014) stabiliva il pagamento dilazionato in 3 anni e senza interessi dell’imposta sostitutiva sui maggior valori (16 e 12%) e di quella sull’affrancamento della riserva (10%)
Decisione delle società – Le società che non hanno ancora sottoposto i bilanci all’approvazione assembleare dovranno rivedere i presupposti su cui era basata la proposta di rivalutare i beni. I consigli di amministrazione, se non vi sono le condizioni (anche sotto il profilo della solvibilità finanziaria) per pagare l’imposta in unica soluzione, elimineranno la rivalutazione dal rendiconto e convocheranno nuovamente i soci.
Unico – Si fa presente anche la necessità di riscrivere le istruzioni alla compilazione del modello Unico 2014 del quadro RQ dove si indica che “nel rigo RQ78 colonna 1, va indicato l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva mentre nel rigo RQ79 va indicato l’ammontare dell’imposta versata pari a un terzo dell’importo indicato nel rigo RQ78, colonna 2”.
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