In primo luogo va precisato che il comunicato del MEF diffuso nella serata del 19 febbraio 2014, oltre a sottolineare l’inutilità della nuova ritenuta in ingresso in quanto finalizzata a ottenere informazioni disponibili attraverso il canale delle scambio di informazioni, ha chiarito che “gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari”.
Ci si riferisce alle ritenute applicate nel periodo 1° febbraio 2014 – 19 febbraio 2014, considerando la sospensione prevista per i flussi ricevuti nel mese di Gennaio 2014.
Dunque, chi ha subito delle ritenute nel periodo anzidetto verrà “risarcito” delle somme prelevate.
Si ricorda, infatti, che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 (Protocollo 2013/151663), si disponeva, in riferimento ai flussi esteri ricevuti in pagamento nel mese di gennaio 2014, la non applicazione del prelievo, fermo restando l’obbligo di segnalazione dell’intermediario all’Amministrazione Finanziaria.
Sempre lo stesso Provvedimento stabiliva, inoltre, che gli intermediari avrebbero dovuto versare le ritenute operate per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2014, entro il 16 luglio 2014, maggiorate dei relativi interessi e senza applicazione di sanzioni.
Dopo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19.02.2014, che modifica la decorrenza della nuova ritenuta in ingresso, fino al 30 giugno non solo non sussiste l’obbligo di effettuare il prelievo sui flussi esteri in entrata, destinati a soggetti “tenuti” alla compilazione del quadro RW, da parte degli intermediari che intervengono nella riscossione, ma viene meno anche l’obbligo di segnalazione dell’intermediario all’Amministrazione Finanziaria.
Rimaniamo in attesa di conoscere gli sviluppi sulla questione, fermo restando che se la norma abrogativa non dovesse essere approvata entro 1° luglio 2014, i flussi esteri in entrata che rientrano nell’ambito dei redditi di capitale e redditi diversi oggetto della norma sconteranno la nuova ritenuta in ingresso a partire dal 1° luglio 2014, salvo presentazione agli intermediari che intervengono nella riscossione di apposita autocertificazione che attesti che i flussi non assumono rilievo reddituale nell’ambito dei redditi di capitale e redditi diversi di fonte estera precedentemente richiamati.
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