Una riduzione della sanzione è prevista per il soggetto che effettua il pagamento delle ritenute entro il 14° giorno dalla scadenza. Tale riduzione viene rapportata ai giorni di ritardo, pari al 2% giornaliero. L’art. 13, D.Lgs. n. 471/97. Il D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando l’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 ha esteso la possibilità di utilizzare la sanzione pecuniaria per omesso o insufficiente versamento (30%) a tutti i tributi se il contribuente sana la violazione entro il termine di 14 giorni. La sanzione del 30%, infatti, in tale ipotesi è ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo, pari, pertanto, al 2% giornaliero.
La sanzione amministrativa pari al 30% applicabile nel caso di mancato o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate è ridotta a:
• un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 462/97);
• due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale effettuato ai sensi dell’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 (art. 3, comma 1, D.P.R. n. 462/97).
La riduzione della sanzione edittale del 30% a 1/15 per ogni giorno di ritardo (2%), entro 14 giorni è applicabile anche nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli sopra citati; stante quanto sopra detto, qualora le somme dovute siano pagate fino al 14° giorno, la sanzione ridotta del 2% giornaliero subirà un’ulteriore riduzione pari a:
• un terzo, in presenza di avvisi ex art. 36-bis, ossia 0,67% al giorno;
• due terzi, in presenza di avvisi ex art. 36-ter, ossia 1,33% al giorno.
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