Il novellato art. 4, co. 2, secondo e terzo periodo, D.L. 167/1990, introduce una ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20% su determinate tipologie di redditi di fonte estera, che deve essere applicata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei flussi reddituali.
Le tipologie di redditi “esteri”, redditi di capitale (art. 44 co. 1, lett a), c), d), h) del Tuir) e redditi diversi (art. 67 co. 1, lett. b),c),f), e) e h) del Tuir), sui quali gli intermediari residenti che intervengono nella riscossione devono applicare la ritenuta a titolo acconto sono puntualmente indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 (Protocollo 2013/151663), recante disposizioni attuative in tema di monitoraggio fiscale, e nella C.M. 38/E/2013.
Per evitare l’applicazione della ritenuta si dovrà preventivamente fornire all’intermediario residente che interviene nella riscossione un’autocertificazione che attesti che i flussi non assumono rilievo reddituale nell’ambito dei redditi di capitale e redditi diversi di fonte estera precedentemente indicati.
Nel caso di presentazione di tale documentazione, l’intermediario non è tenuto ad applicare le ritenute ma deve segnalare all’Amministrazione Finanziaria il nominativo del contribuente e l’ammontare del flusso.
L’autocertificazione ha forma libera.
Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 38/E/2013 il contribuente deve fornite ogni utile informazione per individuare innanzitutto l’eventuale natura reddituale del flusso, nonché la fattispecie e la relativa base imponibile.
A titolo esemplificativo, per dimostrare che i flussi finanziari non assumono rilievo reddituale nell’ambito dei redditi di capitale e redditi diversi di fonte estera, potrebbe essere opportuno allegare il Modello Unico che dimostri, ad esempio, che il contribuente non detiene nessun bene o capitale al di fuori del territorio nazionale o che dimostri che la somma non sia collegata a beni o investimenti esteri.
In mancanza di tali informazioni, l’intermediario applica la ritenuta sull’intero importo del flusso ricevuto in pagamento.
Se il contribuente non presenta la documentazione preventiva anzidetta o comunque subisca il prelievo di un’imposta non dovuta ovvero l’imposta sia stata applicata in misura superiore a quanto dovuto, potrà percorrere strade diverse per ottenere la restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
In particolare:
-può richiedere all’intermediario la restituzione entro il termine del 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo. In tal caso l’intermediario scomputa l’importo restituito dai versamenti successivi ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445;
-può presentare all’Amministrazione Finanziaria istanza di rimborso con le modalità e i termini stabiliti dall’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tal caso, il contribuente potrà fornire l’apposita istanza entro i 48 mesi successivi a quello in cui abbia subito, erroneamente o in misura superiore a quanto dovuto, la ritenuta d’ingresso.
Dubbi sulla possibilità di scomputare le trattenute indebitamente subita in sede dichiarativa.
Infatti, nonostante la Legge istitutiva della ritenuta (Legge Europea – L. 97/2013) risalga al 4 settembre 2013, tali novità non sono state recepite nei modelli dichiarativi.
Altra possibilità per evitare l’applicazione della ritenuta a titolo di acconto sui redditi di capitale e redditi diversi di fonte estera è l’apertura di un conto corrente estero.Ciò non esime né dalla compilazione del quadro RW né dall’espletamento dei relativi obblighi dichiarativi.
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