Le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio scontano l’aliquota IVA agevolata del 10% per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 7, co.1, lett. b), L. 488/1999.
Tale disposizione è stata introdotta per la prima volta nel 2000 e prorogata fino al 2012 per poi essere introdotta a regime dalla L. 191/2009.
Il puntuale intervento del Legislatore si è reso necessario in quanto le norma contenute nel D.P.R. 633/1972 escludevano dall’applicazione dell’aliquota agevolata le suddette prestazioni.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e aliquota IVA agevolata – Ai sensi dell’art. 31, co. 1, lett. a) – e), L. 457/1978 e dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono i seguenti: manutenzione ordinaria (lett. a); manutenzione straordinaria (lett. b); restauro e risanamento conservativo (lett. c); ristrutturazione edilizia (lett. d); ristrutturazione urbanistica (lett. e).
All’interno del Decreto IVA, e in particolare nella Tabella A, parte terza del D.P.R. 633/1972, si prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) ed e) dell’art. 31, co. 1, L. 457/1978 (n. 127-quaterdecies).
La previsione normativa si limita a concedere l’aliquota IVA agevolata alle prestazioni di restauro e risanamento conservativo (lett. c); ristrutturazione edilizia (lett. d); ristrutturazione urbanistica (lett. e) indipendentemente dal tipo di edificio sul quale l’intervento viene effettuato.
Restano esclusi dall’applicazione dell’aliquota agevolata gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b).
Estensione dell’aliquota agevolata anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – Con un intervento ad hoc il Legislatore ha esteso l’aliquota Iva agevolata anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b). Si tratta in particolare dell’art. 7, co.1, lett. b), L. 488/1999.
Rispetto alla normativa contenuta nel DPR 633/1972, che contempla tutte le tipologie di immobili, la normativa “speciale” prevede la concessione dell’aliquota IVA del 10 solo per le manutenzioni su “fabbricati a prevalente destinazioni abitativa privata”.
I limiti dell’aliquota agevolata – L’aliquota IVA agevolata viene concessa alle prestazioni di servizi rese per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Restano escluse dell’agevolazione le semplici cessioni di beni effettuate da soggetti diversi da quelli che effettuano l’intervento.
L’aliquota agevolata è invece applicabile nel caso di cessioni con posa in opera.
In tale ultimo caso, l’applicazione dell’aliquota agevolata non è preclusa dalla circostanza che la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione.
Fanno eccezione i c.d. beni di valore “significativo”, individuati dal D.M.29.12.1999.
Si tratta dei seguenti beni:
• ascensori e montacarichi;
• infissi interni ed esterni;
• caldaie;
• videocitofoni;
• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
• sanitari e rubinetteria da bagno;
• impianti di sicurezza.
Per i beni cosiddetti di “valore significativo”, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.
In fattura si dovrà indicare, oltre al servizio formante, l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo che vengono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. Tale distinta indicazione si rende necessaria in quanto i suddetti beni sono suscettibili di essere assoggettati a due distinte aliquote, quella del 10 per cento entro il limite di valore pari alla differenza tra il prezzo della prestazione complessiva e il valore dei beni medesimi e quella del 22 per cento per la parte di valore residua.
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