Soggetti interessati – L’articolo 16-bis, TUIR dispone la detraibilità del 36%-50% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico “[…] dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”. Pertanto, è confermato l’ambito soggettivo dell’agevolazione individuato dalla Legge n. 449/1997 (istitutiva dell’agevolazione) che prevedeva la detraibilità degli intervenuti effettuati: “[…] singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze”. In linea generale, quindi, possono beneficiare della detrazione in esame i soggetti passivi Irpef, che a titolo idoneo posseggano o detengano l’immobile.
Intestazione fattura – Con circolare n. 20/E del 2011, par. 2.1, è stato specificato che, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
Circolare 21/E/2014 – A tal proposito nella circolare n. 11 del 21 maggio scorso è stato fatto presente che le istruzioni per la compilazione del Modello 730/14, in relazione al beneficio del 36%-50%, precisano che: “ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati”. Tali indicazioni non apparivano, quindi, in linea con gli ultimi chiarimenti forniti con la circolare n. 20/E del 2011.
Risposta Agenzia delle Entrate – Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha risposto che l’indicazione contenuta nelle istruzioni al modello 730/2014 riprende quanto precisato nella circolare del Ministero delle finanze n. 121 del 1998, par. 2.1, in cui è stato specificato che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese, e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Comportamento corretto – Si tratta di un’indicazione da seguire nella generalità dei casi che non preclude, tuttavia, la possibilità di applicare il più recente orientamento assunto con i documenti di prassi in precedenza citati, alle medesime condizioni, nel caso in cui la spesa sia stata in parte sostenuta dai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione. È esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.
Compilazione di Unico – A integrazione di quanto indicato nel par. 2.1 della citata circolare n. 20/E del 2011, l’Agenzia delle Entrate fa presente che, per effetto della soppressione della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, l’obbligo di indicare il codice fiscale nell’apposito campo dei modelli 730/2014 e UNICO 2014 è limitato ai lavori su parti comuni condominiali, agli interventi sostenuti da parte dei soggetti di cui all’art. 5 del TUIR e all’acquisto di immobile ristrutturato.
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