Ristrutturazione – Dal 21 agosto 2013, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma.
Enea – Al riguardo, l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo delle nuove Tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile, rispondendo a un quesito di un contribuente che chiedeva delucidazioni in merito, ha inserito la risposta all’interno delle proprie FAQ (Frequently Asked Questions) ricordando che la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), ha rivisto la definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) eliminando all’art. 3, comma 1, lett. d) il riferimento alla “sagoma”.
La domanda – Più precisamente si trattava di un contribuente che aveva intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia attraverso la demolizione e successiva ricostruzione in modo più efficiente dal punto di vista energetico, usufruendo delle detrazioni fiscali del 65%. Alla luce della recente normativa, il contribuente chiedeva se fosse tenuto a rispettare la stessa sagoma o se fosse sufficiente mantenere la medesima volumetria.
La risposta – Nella sua risposta Enea ha precisato che dal 21 agosto 2013 sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi “volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. Dal 21 agosto 2013, quindi, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del D.M. 1444/68), è possibile usufruire della detrazione per risparmio energetico (65%) per gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.
Spostamento – Ricordiamo inoltre che è ammessa la detrazione IRPEF “potenziata” al 50% per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, con la stessa volumetria, che comporti lo spostamento di lieve entità dell’immobile rispetto all’area di sedime originaria. Lo aveva precisato una risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze a un’interrogazione parlamentare formulata nel corso del question time del 22 gennaio 2014 presso la Commissione VI (Finanze) della Camera, avente a oggetto la possibilità che, nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione, il fabbricato venisse spostato lievemente rispetto all’area di sedime originaria.
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