Controllo automatizzato – Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico (articoli 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972) evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In quest’ultimo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.
Dichiarazione dei redditi – Alla luce di tale controllo si può presentare il caso in cui un contribuente presenta il modello 730 tramite un Caf/professionista, riportando un credito del periodo precedente (da modello Unico). Successivamente, questo credito si rivela in parte errato perché l’Ufficio (in sede di controllo del modello Unico) scopre che parte degli acconti indicati (e relativi all’anno precedente) non erano stati versati. In questo caso è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate cosa succede in sede di controllo formale del modello 730 e se ci sono conseguenze sull’intermediario che ha vistato il modello 730 del periodo successivo. Inoltre si è posto il problema di capire quali controlli è tenuto a effettuare l’intermediario quando nel modello 730 viene riportato un credito proveniente dalla dichiarazione precedente (non vistata dal medesimo intermediario).
Responsabilità intermediario – A tale problematica l’Agenzia delle Entrate ha risposto che se il contribuente ha trasmesso, tramite un intermediario, una dichiarazione dei redditi nella quale è stato riportato un credito derivante dal periodo precedente che, a seguito di un successivo controllo ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, è stato rilevato in parte errato a causa dell’omesso versamento degli acconti relativi all’anno precedente, non si rilevano profili di responsabilità in capo all’intermediario che abbia apposto il visto di conformità. Quest’ultimo, infatti, è tenuto a verificare esclusivamente i versamenti dell’anno in corso e l’eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente.
Liquidazione anno precedente – L’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che, se al momento dell’elaborazione della dichiarazione precompilata la dichiarazione relativa all’anno precedente è stata già liquidata, nel 730 precompilato vengono inseriti i dati che risultano a seguito della liquidazione automatizzata. Quindi, nel caso in esame, nel 730 precompilato viene riportata l’eccedenza derivante dall’anno precedente, già diminuita degli acconti non versati.
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