Legge di stabilità – Nel S.O. n. 87 alla G.U. n. 302 del 27.12.2013 è stata pubblicata la L. 27.12.2013, n. 147, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. Legge di stabilità 2014). La predetta legge, le cui disposizioni sono entrate in vigore a decorrere dallo scorso 1.1.2014, contiene, tra le altre, una serie di norme che apportano rilevanti novità in materia di riscossione.
Decreto del fare – La maggior parte delle norme di favore nei confronti dei contribuenti, che hanno contribuito a rendere meno aggressiva l’attività di riscossione, erano già contenute nel D.L. 21.6.2013, n. 69, conv. con modif. dalla L. 9.8.2013, n. 98, che in tal senso ha segnato una vera e propria riforma dell’attività di riscossione.
Novità – La L. 147/2013, invece, si sofferma in modo più puntuale sulla fase organizzativa della riscossione, dettando norme che potenziano le attività di controllo e di verifica sull’azione svolta dagli agenti della riscossione.
Fermo amministrativo – Per quanto riguarda in particolare il fermo amministrativo con il D.L. 21.6.2013 n. 69, conv. con modif. dalla L. 9.8.2013, n. 98, era stata modificata la procedura di iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati. La nuova procedura prevede che l’agente della riscossione notifichi al debitore o ai coobbligati una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, si procederà, sui beni nella stessa indicati, all’iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nei pubblici Registri mobiliari.
Comunicazioni – La nuova procedura non necessita di ulteriori comunicazioni da parte dell’agente della riscossione, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.
Maturazione – A seguito della suddetta modifica della procedura di iscrizione di fermo amministrativo, introdotta con il D.L. 69/2013, la L. 147/2013 ha successivamente chiarito che l’agente della riscossione matura il rimborso delle spese per l’iscrizione del fermo con l’invio della comunicazione preventiva ovvero di un preavviso di fermo se antecedente al 20.8.2013, data di entrata in vigore del D.L. 69/2013. Dunque non è necessario che il fermo venga effettivamente iscritto per maturare il diritto al rimborso delle spese da parte dell’agente della riscossione.
Rimborso spese – Va chiarito che tale norma non ha alcun impatto sul contribuente, in quanto si riferisce esclusivamente al rimborso spese di cui alla voce 16 della Tabella A del D.M. 21.11.2000, che disciplina unicamente il rimborso spese per le procedure di riscossione nell’ambito del rapporto tra Ente e agente della riscossione.
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