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Rimborso IVA sospeso per carichi pendenti

16 Maggio 2017silvanaNews

RIMBORSI 2

La comunicazione con cui l’Amministrazione finanziaria pone delle condizioni per la liquidazione del rimborso IVA è atto impugnabile in CTP.

Lo ricorda la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 349/10/17) citando la Cassazione.

La CTR, inoltre, afferma che l’Amministrazione finanziaria non può emettere alcun provvedimento cautelare di sospensione del rimborso, se il giudice tributario ha annullato la pretesa erariale anche con sentenza non definitiva.

È stato respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un giudizio per l’annullamento del provvedimento di sospensione del rimborso del credito IVA di una Srl, a causa di un carico tributario pendente, non garantito con fideiussione “sine die”.

Con riguardo al suddetto carico tributario è tuttora pendente il giudizio in Cassazione.

Ebbene, confermando la decisione della CTP di Milano – che ha accolto il ricorso della società per il principio di neutralità e per la specialità dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/72, che esclude l’applicazione dell’articolo 69 R.D. n. 2440/1923 -, i giudici d’appello hanno, innanzitutto, sostenuto che costituisce atto impugnabile “la comunicazione con la quale l’Agenzia delle entrate, subordina il rimborso di un credito Iva, al pagamento dei debiti pendenti, alla prestazione di idonea garanzia o all’autorizzazione alla compensazione dei crediti con i debiti, e che differisca l’esecuzione dei rimborso”, poiché anche in questo modo trova esercizio il potere l’Amministrazione di incisione nella sfera patrimoniale del contribuente (cfr. Cass. n. 13548/2015; n. 19335/2016).

Entrando nel merito, la CTR meneghina osserva che l’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che “nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo”.

Ne deriva che “in presenza di una sentenza di annullamento della pretesa erariale, anche non definitiva, l’Amministrazione finanziaria non può adottare alcun provvedimento cautelare di sospensione del rimborso”.

Di conseguenza l’appello dell’Agenzia delle Entrate è stato respinto.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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