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Rimborso IVA estera: istanza entro il 30 settembre

10 Settembre 2014silvanaNews

L’istanza va presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara –

Entro il prossimo 30 settembre sarà necessario presentare l’istanza per il rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti effettuati nel 2013 dai soggetti passivi nazionali in uno Stato membro diverso da quello in cui il soggetto è stabilito, secondo quando previsto dalla Direttiva 2009/8/UE del 12 Febbraio 2008.
Per quanto riguarda le operazioni che danno diritto al rimborso, l’art. 9 della Direttiva 2009/8/CE effettua la seguente elencazione:
1. carburante;
2. locazione di mezzi di trasporto;
3. spese relative a mezzi di trasporto, ad eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2;
4. pedaggi stradali e oneri per l’uso della strada;
5. spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici;
6. alloggio;
7. alimenti, bevande e servizi di ristorazione;
8. ingresso a fiere ed esposizioni;
9. spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza;
10. altro.
Si tratta in sostanza degli acquisti con IVA dovuta (territorialità) in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il soggetto acquirente, sempreché il soggetto acquirente:
1. non disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro di rimborso: in tal caso infatti il soggetto sarà tenuto a identificarsi ai fini IVA in quello Stato membro e l’Iva potrà essere recuperata attraverso il meccanismo della detrazione o comunque richiedendo a rimborso l’eccedenza detraibile in sede di dichiarazione;
2. non effettui operazioni attive territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso: anche qualora si verifichi tale condizione, il soggetto sarà tenuto all’identificazione IVA in Italia e alla presentazione della dichiarazione. Tuttavia, non costituisce condizioni ostative al rimborso l’effettuazione di operazioni non imponibili o sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile.

Per quanto attiene la procedura di rimborso, l’art. 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 53471/2010 prevede che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno effettuato acquisti di beni e servizi in altri Paesi della comunità e che hanno maturato il diritto al rimborso dell’imposta assolta nell’altro Stato membro, possono richiederlo presentando apposita istanza, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia delle Entrate (centro operativo di Pescara).

L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza, la inoltra allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso entro quindici giorni dalla ricezione della medesima, salvo il verificarsi di «cause ostative».
In tale ipotesi, infatti, il Centro operativo di Pescara non inoltra l’istanza allo Stato membro di rimborso.
Le cause ostative (indicate nell’art. 38-bis1, comma 2, D.P.R. n. 633/1972) inerenti il richiedente sono:
• non ha svolto un’attività d’impresa, arte o professione;
• ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli articoli 19 e seguenti;
• si è avvalso del regime dei contribuenti minimi;
• si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.

In caso di presenza di una di queste cause ostative, il competente ufficio non inoltra l’istanza di rimborso allo Stato membro competente se la richiesta di rimborso non è corretta ed emette, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, un motivato provvedimento di rifiuto, da notificare al richiedente anche tramite mezzi elettronici.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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