Per quanto attiene la procedura di rimborso, l’art. 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 53471/2010 prevede che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno effettuato acquisti di beni e servizi in altri Paesi della comunità e che hanno maturato il diritto al rimborso dell’imposta assolta nell’altro Stato membro, possono richiederlo presentando apposita istanza, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia delle Entrate (centro operativo di Pescara).
L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza, la inoltra allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso entro quindici giorni dalla ricezione della medesima, salvo il verificarsi di «cause ostative».
In tale ipotesi, infatti, il Centro operativo di Pescara non inoltra l’istanza allo Stato membro di rimborso.
Le cause ostative (indicate nell’art. 38-bis1, comma 2, D.P.R. n. 633/1972) inerenti il richiedente sono:
• non ha svolto un’attività d’impresa, arte o professione;
• ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli articoli 19 e seguenti;
• si è avvalso del regime dei contribuenti minimi;
• si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.
In caso di presenza di una di queste cause ostative, il competente ufficio non inoltra l’istanza di rimborso allo Stato membro competente se la richiesta di rimborso non è corretta ed emette, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, un motivato provvedimento di rifiuto, da notificare al richiedente anche tramite mezzi elettronici.
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