La controversia ha riguardato un atto di irrogazione della sanzione pecuniaria (nella specie, 9mila euro) relativa all’omesso versamento del contributo unificato per un ricorso di appello pendente dinanzi alla CTR.
Il contribuente ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento, considerato che l’importo complessivo dei tributi oggetto del ricorso in appello ammontava a euro 9.437.319, donde la determinazione del contributo pari a euro 1.500 e non euro 4.500 come preteso dall’ufficio, essendo stata impugnata in appello la sentenza di prime cure e non i singoli atti impositivi.
Ebbene, la CTP di Foggia ha dato ragione all’ufficio, in quanto si è trattato di un ricorso proposto contro tre atti, quindi il contributo dovuto era pari a euro 1500 per ogni atto impugnato, “secondo il valore di ciascuno e conformemente alle disposizioni dell’art. 1, comma 598, della legge di stabilità del 2014 che, modificando l’art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, ha definitivamente chiarito che il contributo è dovuto per ogni atto impugnato anche in appello“.
La commissione di primo grado ha evidenziato che l’importo del contributo unificato si determina secondo il valore della lite (ex art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 546 del 1992) e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso.
Con la modifica legislativa sopra richiamata si è definitivamente chiarito che, in caso di ricorso cumulativo avverso una pluralità di atti, l’importo del contributo dovuto si determina con riferimento al valore dei singoli atti e non sulla somma di detti valori. Tale criterio va applicato anche per il ricorso in appello, conformemente al dettato della norma sopra indicata, il cui dato letterale impone la determinazione del valore della lite con riferimento a “ciascun atto impugnato anche in appello“.
È evidente, infatti, secondo la CTP foggiana, che anche in caso di appello avverso una decisione su ricorso cumulativo, si conserva quella pluralità di atti impugnati che giustifica la determinazione del contributo su ciascun atto e non sulla somma dei valori di questi.
L’ufficio, dunque, “ha correttamente determinato l’importo del contributo evaso (e della conseguente sanzione), individuando, nell’ambito della sentenza oggetto dell’impugnazione, i singoli valori di lite collegati ai distinti atti impositivi impugnati in primo grado ed applicando in corrispondenza gli importi dovuti” – si legge in sentenza.
Il ricorso, di conseguenza, è stato rigettato.
http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/ricorso-cumulativo-cu-per-ogni-atto-impugnato,3,26757
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