Rispetto alla precedente formulazione dell’art. 3 del D.L. 145/2013 che prevedeva il riconoscimento del credito d’imposta a tutte le imprese con un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro (disposizione introdotta in sede di conversione), nella nuova formulazione della norma non sono previsti limiti soggettivi per l’ottenimento dell’agevolazione. A nulla rileva né la forma giuridica del beneficiario né il settore economico in cui opera né il regime contabile adottato.
Per quanto riguarda i periodi agevolabili, il co. 1 dell’art. 7 del DDL di Stabilità 2015 dispone che il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo si applichi “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, […]”.
I co. da 4 a 7 dell’art. 7 del DDL di Stabilità 2015 definiscono l’ambito oggettivo della disposizione. Vengono elencate le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta e quelle che invece non possono essere considerate tali.
Per quanto riguarda il calcolo del credito d’imposta, questo è dato dal 25 per cento delle spese agevolabili sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Ipotizziamo che Alfa SRL, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, effettui nel 2015 investimenti agevolabili per euro 100.000,00. Per determinare gli investimenti agevolabili si dovrà raffrontare l’investimento effettuato nel 2015 con la media degli investimenti agevolabili effettuati nei periodi d’imposta 2014, 2013 e 2012, che ipotizziamo essere pari a euro 60.000,00 (80.000,00 euro nel 2014, 20.000,00 euro nel 2013 e 80.000,00 euro nel 2012).
Il credito d’imposta sarà pari a euro 10.000,00 (100.000,00 – 60.000,00)*25%
Allo stesso modo, per il calcolo del credito d’imposta per gli anni successivi al 2015 dovrà utilizzarsi come termine di confronto la media degli investimenti agevolabili effettuati nei periodi d’imposta 2014, 2013 e 2012.
Ai sensi del co. 3 dell’art. 7 del DDL di Stabilità 2015 “per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione”.
Dalla formulazione della norma dubbi sussistono per le modalità di calcolo del credito d’imposta per le imprese che si costituiscono a partire dal 2015.
Il credito d’imposta per le attività di R&S va indicato nel modello UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato; non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109 TUIR, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/ricerca-e-sviluppo-riproposto-il-credito-d-imposta,3,25016
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