Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso di una società esercente l’attività di vendita al minuto di fiori nei confronti della quale sono stati rettificati i ricavi dichiarati.
Il quesito di diritto. La società ha chiesto ai supremi giudici se sia fondato un accertamento induttivo determinato “per media semplice” (invece che “ponderale”) desunta da dati riferiti a una sola giornata aziendale, per di più risalente a due anni prima rispetto a quella cui si riferisce l’accertamento in cui ne viene fatta applicazione.
Ebbene, il responso della Corte è stato negativo.
Per la Sezione Tributaria del Palazzaccio è evidente che calcolare la media di ricavi sulla base delle vendite effettuate in una sola giornata e per di più non relativa all’anno oggetto di accertamento non è metodo logico e in astratto idoneo a fornire attendibile presunzione di ricavi non contabilizzati.
Infatti l’andamento delle vendite in un solo giorno può dipendere da infinite variabili che non possono, per tale motivo, essere estese a un intero anno, specie se si tratta di vendite effettuate in un giorno ricadente in due anni prima di quello in valutazione e attinenti a una tipologia di merci limitata. Nella specie, infatti, l’Ufficio ha preso a riferimento le vendite riguardanti diciassette tipologie di fiori rispetto alle oltre ottocento varietà trattate dal contribuente.
Causa decisa nel merito. Alla luce delle osservazioni che precedono, la Suprema Corte ha cassato l’impugnata sentenza della CTR di Milano e, decidendo la causa nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio. L’Agenzia della Entrate è stata condannata alle spese.
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