Dalle citate disposizioni legislative si evince che mentre nella vendita vi è l’ordinario svolgimento del ciclo produttivo dell’impresa e la successiva immissione nel mercato del bene realizzato, nell’appalto la realizzazione del bene avviene su richiesta del committente (prodotto su ordinazione). In sostanza, nell’appalto il prodotto su ordinazione costituisce un quid novi rispetto alla produzione ordinaria dell’imprenditore, mentre nella vendita si ha il trasferimento di un bene “ordinariamente” prodotto dall’impresa.
La prassi sul tema – L’Amministrazione Finanziaria, in riferimento alla lettera a), comma 6, dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, ha chiarito che le prestazioni di fornitura di beni con posa in opera sono escluse dall’applicazione del “reverse charge”, qualora la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla fornitura del bene (cfr. C.M. n.37/E/2006). In tali casi, infatti, l’operazione si configura come cessione di beni e non come prestazione di servizi.
Nella recente R.M. 25/E/2015, riguardante l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alla cessione e installazione di infissi, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che nei “contratti di ‘cessione con posa in opera’, l’obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di fare (prestazioni di servizi)”.Si tratta in sostanza della produzione di un bene con caratteristiche standardizzate, seppur tenendo conto di semplici variazioni di misura in relazioni alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente, e di cederli con posa accessoria.
L’Amministrazione Finanziaria già con la risoluzione n. 3600009 del 5 luglio 1976, ha avuto modo di precisare che – in assenza di clausole contrattuali che obblighino l’assuntore a realizzare un quid novi rispetto all’ordinaria serie produttiva – è considerato contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, infissi etc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti.
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