Si tratta dei seguenti soggetti:
• imprenditori agricoli in regime di esonero in quanto nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7mila euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. Questi soggetti non hanno obblighi contabili ai fini dell’IVA, quindi se commissionano servizi che rientrano nella lettera a ter) dell’articolo 17, sesto comma, del D.P.R. 633/72 ricevono la fattura con distinta applicazione dell’Iva;
• associazioni sportive e in genere tutte quelle senza scopo di lucro che applicano il regime forfetario di cui alla Legge 398/91. Questi soggetti assolvono l’IVA nella misura forfetaria e non hanno obblighi di registrazione delle fatture;
• esercenti attività di intrattenimento che applicano il regime Iva forfetario previsto dall’articolo 74, comma 6, del Decreto IVA, esonerati dagli adempimenti IVA (esclusa la fatturazione) e assolvono l’imposta con il meccanismo della Siae;
• i soggetti che effettuano le attività di spettacoli viaggianti con volume d’affari realizzato nell’anno precedente non superiore a 25.822,84 euro (articolo 74 ter del D.P.R. 633/72), rientranti anch’essi in un regime forfetario di detrazione dell’IVA.
Reverse charge e plafond – Per quanto riguarda gli acquisti in sospensione d’imposta effettuati dagli esportatori abituali, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che qualora la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, di cui all’articolo 17, comma 6, del medesimo D.P.R. n. 633/72, relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria.
Tali operazioni, pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e non ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.R. n. 633. Conseguentemente, per tali operazioni non potrà essere utilizzato il plafond.
Reverse charge e regime forfettario – Di notevole interesse anche il chiarimento fornito dall’Amministrazione Finanziaria in merito all’intreccio tra reverse charge e nuove regime forfettario.
Viene chiarito che:
• non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario (in tal senso si rinvia alla circolare n 37/E del 29 dicembre 2006 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dei “minimi”);
• qualora, invece, tali soggetti acquistino beni o servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.
Tale precisazione vale anche per il regime dei minimi recentemente prorogato.
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