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Reverse charge. Resta l’evasione d’imposta

20 Gennaio 2014silvanaNews

Cassazione Penale sentenza del 17 gennaio 2014

Nel caso di associazione per delinquere finalizzata all’evasione dell’IVA, è inutile per la difesa degli indagati invocare l’applicazione del sistema del “reverse charge” negli scambi tra le “cartiere” e alcune società di San Marino. È quanto emerge dalla sentenza 7 gennaio 2014 n. 1812 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.

Il caso. Nel caso di specie è stato disposto il sequestro preventivo a carico di più soggetti relativamente al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari. Stando all’ipotesi accusatoria, gli indagati avevano messo in piedi un doppio sistema fraudolento volto all’evasione dell’IVA. Il primo sistema era consistito nella creazione di società “cartiere” che restavano debitrici nei confronti del Fisco italiano del pagamento dell’imposta, fittiziamente corrisposta alle prime dalle società acquirenti. Il secondo sistema sarebbe invece stato realizzato facendo transitare la merce per la Repubblica di San Marino, dove non veniva pagata l’imposta (essendo la merce in transito) e facendo successivamente figurare, mediante l’alterazione delle fatture, che l’imposta era stata pagata nello Stato estero. Anche in questo secondo caso, vi sarebbe stata l’interposizione fittizia di società cartiere tra le venditrici e le società destinatarie della merce.

Il “reverse charge”. Ebbene, il difensore di uno degli indagati si è opposto all’applicazione della misura cautelare nei confronti del proprio assistito, deducendo, tra l’altro, che il giudice del merito non aveva considerato che gli obblighi di assolvimento dell’IVA gravavano sul cessionario dei beni in virtù del cosiddetto sistema del “reverse charge”. Erroneamente quindi gli inquirenti avevano ritenuto che il mancato pagamento dell’IVA da parte del cessionario dovesse ricadere sul cedente.

Osservazioni della Corte. L’assunto della difesa non ha fatto breccia presso i giudici di legittimità. La S.C. osserva in proposito che la questione del “reverse charge”, sviluppata con ampiezza di argomenti nel secondo motivo presentato dalla difesa, è stata oggetto di vasta disamina, da parte del giudice del merito, nell’ambito di procedimenti paralleli, e che il teorema difensivo (secondo cui, per le importazioni da San Marino, il pagamento dell’IVA dovesse avvenire necessariamente con il sistema del reverse charge) “non trova fondamento nel sistema normativo che viene concretamente applicato nei rapporti con la predetta Repubblica extracomunitaria”.

Infatti, con D.M. 24.12.93, il pagamento dell’IVA per le merci da e verso la Repubblica di San Marino è stato modellato sul sistema vigente per le merci intracomunitarie. Sul fronte della misura di prevenzione, invece, il giudice del merito ha spiegato in modo chiaro e corretto che la determinazione del valore complessivo sul quale è stato disposto il vincolo reale è avvenuto tramite la “sommatoria degli importi relativi alle singole imposte evase (IRES, IVA e IRAP) come ricostruiti nei prospetti redatti nella informativa della Guardia di Finanza e specificamente indicati per ogni singolo capo di imputazione, ciascuno dei quali è riferibile alla singola società fittizia coinvolta”. Al ricorrente non resta che pagare le spese.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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