Eravamo convinti nel sostenere che, data l’incertezza normativa e compatibilmente con l’art. 10 dello Statuto del contribuente, non erano applicabili sanzioni fino all’emanazione di una circolare chiarificatrice.
Ci confortava in tal senso la recente circolare sullo split payment, nella quale l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che data l’incertezza applicativa, in conformità ai principi dello Statuto del contribuente, possono essere fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino all’8 febbraio 2015 (giorno precedente alla pubblicazione della C.M. 1/E/2015) ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni.
Stessa soluzione viene adottata per il reverse charge.
Si chiarisce infatti che in considerazione della circostanza che la disciplina recata dagli articoli 17, sesto comma, lettere a-ter), d-bis), d-ter) e d-quater), e 74, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, produce effetti già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, e che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/reverse-charge-niente-sanzioni-fino-al-27-03-2015,3,27060
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