La nuovo normativa concernente l’estensione del Reverse charge nel settore edile, è stata oggetto di chiarimenti da parte della C.M. 14/E/2015. Quanto all’identificazione oggettiva delle prestazioni, l’Amministrazione Finanziaria ha rinviato ai Codici Ateco 2007.
È evidente che il semplice rinvio ai Codici ATECO, non può fornire soluzione ai tanti casi concreti che si verificano nella pratica. È il caso ad esempio delle prestazioni di collaudo e di prima accensione degli impianti. Ma non solo. Altro caso spinoso è quello relativo alla riparazione, con sostituzione di pezzi, degli impianti relativi ad edifici.
Tali prestazioni come devono essere considerate? Vanno incluse tra le manutenzioni o costituiscono prestazioni accessorie all’installazione degli impianti? Nel caso in cui la prestazione venga realizzata dal soggetto che ha ceduto e installato l’impianto, l’operazione derivata (collaudo, prima accensione) segue il trattamento dell’operazione principale? In caso di risposta positiva, come va considerata l’operazione principale: cessione di beni o prestazione di servizio?
Queste sono solo alcuni degli interrogativi che sorgono nell’analizzare tali fattispecie.
Vediamo in concreto di fornire delle soluzioni pratiche agli operatori.
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