Il caso – Con la Legge di Stabilità 2015 è stata inserita la nuova lettera d-quinquies) nell’art. 17, co. 6, DPR 633/1972, in base alla quale – fino al 31 dicembre 2018 (co. 631) – il meccanismo dell’inversione contabile si applica anche: alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).
L’entrata in vigore della nuova misura era subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
Si presumeva che tale autorizzazione non venisse rilasciata, in quanto, l’estensione del reverse charge nella GDO, appariva un uso eccessivo dello strumento, senza giustificazione né in fatto, per via della carenza di pericolosità delle transazioni coperte, né in diritto, per via della impossibilità di giustificarne l’utilizzo sul piano normativo.
La bocciatura da parte del Consiglio UE dell’estensione del reverse charge nella GDO ha causato un buco nel bilancio pubblico. Si era deciso che il mancato gettito derivante dalla bocciatura della nuova misura fosse coperto con un aumento delle accise sulla benzina.
In particolare, si prevedeva che in caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori 728 milioni di euro a decorrere dal 2015.
Sembra tuttavia scongiurata tale ipotesi, essendovi l’impegno del Governo a trovare misure di copertura alternative.
Split payment – Si attende ora il giudizio sullo split payment, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. Per tale strumento si prevedeva infatti che, nelle more del rilascio, ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, l’applicazione per le operazioni fatturate a partire dal 1º gennaio 2015.
Una eventuale bocciatura dello split payment, causerebbe una perdita di gettito preventivato pari ad 1.100 milioni di euro, con la necessità di individuare ulteriori fonti di entrata.
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