Al fine di comprendere gli effetti dovuti all’applicazione del nuovo art. 19 è necessario ricordare preliminarmente come la diversa modalità di assolvimento del tributo non determini alcun effetto sostanziale per ciò che riguarda la detrazione dell’Iva. Se si tratta di una prestazione non riconducibile nelle ipotesi di limitazione alla detrazione individuate espressamente dall’art. 19 bis.1 del D.P.R. n. 633/1972 il cessionario o committente continuerà a considerare in detrazione l’imposta sul valore aggiunto. Il problema sarà quello di comprendere gli effetti della novella sulla “doppia” annotazione contabile e quindi sull’obbligo di registrazione della fattura passiva ricevuta nel registro delle fatture emesse ai fini della rilevazione del debito secondo la tecnica contabile prevista per le operazioni soggette a reverse charge.
I termini di registrazione delle fatture di acquisto sono disciplinati dall’art. 25. Invece i termini per effettuare correttamente l’annotazione dello stesso documento nel registro delle fatture sono disciplinati dall’art. 17 del Decreto Iva.
Si consideri, ad esempio, il caso in cui un professionista abbia ricevuto in data 25 luglio 2018 la fattura relativa ai servizi di pulizia della sede dello studio. Seguendo l’impostazione della circolare n. 1/E del 2018 l’Iva deve essere considerata in detrazione a partire dal mese di luglio dello stesso anno. La fattura può essere registrata entro il 30 aprile del 2019, cioè entro il termine previsto per l’invio della dichiarazione annuale Iva del 2018. La data del 30 aprile rappresenta il termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione. Tuttavia, ai sensi del citato art. 19, l’Iva a credito deve confluire nella dichiarazione Iva del 2018. Ciò in quanto la disposizione citata prevede che: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
Pertanto, se il tributo è esigibile e la fattura è stata ricevuta nell’anno 2018, l’Iva a credito dovrà confluire necessariamente nella dichiarazione annuale Iva dello stesso anno. E’ comunque corretto registrare la fattura nel libro degli acquisti entro il 30 aprile del 2019. L’indicazione è fornita dall’art. 25 a condizione, però, come già spiegato, che l’Iva a credito entri nella predetta dichiarazione annuale.
L’art. 17, comma 5 del Decreto Iva ha per oggetto la disciplina del reverse charge. In particolare la norma prevede che “La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione “inversione contabile e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25”.
Tornando all’esempio precedente, se la fattura relativa ai servizi di pulizia è stata ricevuta in data 25 luglio, la registrazione nel libro delle fatture emesse deve essere effettuata entro il 31 luglio. In alternativa lo stesso documento può essere registrato entro il 9 agosto, ma l’Iva a debito deve confluire nella liquidazione periodica del mese di luglio dell’anno 2018. Non sarebbe corretto effettuare la registrazione del documento nel registro delle fatture entro il 30 aprile del 2019. Conseguentemente se il contribuente decide di registrare la fattura nel registro degli acquisti entro il 30 aprile dell’anno successivo ne consegue l’anticipazione degli effetti finanziari dell’operazione. Il contribuente, dopo aver integrato la fattura di acquisto ricevuta, dovrà rilevare il debito dell’Iva non oltre il periodo di liquidazione di luglio.
Successivamente recupererà l’importo sotto forma di detrazione in sede di presentazione della dichiarazione Iva annuale. Il contribuente potrà però anticipare la registrazione della fattura nel libro degli acquisti già con decorrenza dal mese di luglio. In tal caso potrà beneficiare della compensazione tra il debito ed il credito Iva senza subire alcun effetto finanziario.
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