Entrata in vigore – Il Mise con la circolare in esame ha innanzitutto chiarito che la novella legislativa si applica a partire dal 1° settembre. Inoltre la stessa si applica alle istanze trasmesse dall’1 settembre in poi, ciò vuol dire che restano escluse dal nuovo regime tutte quelle presentate fino al 31 agosto, anche se prese in esame dopo l’1 settembre o che a questa data risultano sospese. La semplificazione delle procedure di iscrizione nel registro delle imprese non si applica alle società per azioni e alle imprese individuali.
Atti – La norma richiede che si tratti di iscrizione basata su un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. Al riguardo il Mise ritiene che il legislatore abbia inteso riferirsi oltre che agli atti notarili anche a tutti gli atti provenienti da un’autorità pubblica, ad esempio le sentenze. Sono, quindi esclusi gli atti provenienti da professionisti diversi. In proposito devono ritenersi esclusi anche gli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata stipulati ai sensi del comma 1 bis dell’art. 36 della legge 6 agosto 2008 n. 133 che consente la sottoscrizione digitale degli atti di trasferimento di quote delle s.r.l. e la trasmissione presso l’ufficio del registro delle imprese a cura di un intermediario autorizzato.
Responsabilità – Il Mise specifica poi che il controllo del conservatore del registro è limitato alla sola verifica dei requisiti di ricevibilità dell’atto (competenza territoriale della camera di commercio e autenticità della sottoscrizione della domanda). Ma dopo l’iscrizione immediata il giudice del registro imprese, su indicazione del conservatore, accerta se il notaio ha rispettato la legge ed, eventualmente, ordina la cancellazione dal registro imprese dell’atto iscritto. Resta ferma la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 2191 del codice civile.
Mancanza di pec – Infine il Mise afferma che sembra giusto ritenere che la norma contenuta nel comma 7 bis, dell’art. 20 del D.L. 24.6.2014 convertito con la L. 11.8.2014, n. 116 debba considerarsi derogabile nel caso in cui l’istanza di iscrizione di un atto basato su atto pubblico o scrittura autenticata pervenga all’ufficio del registro delle imprese da parte dell’impresa che non ha provveduto alla comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a norma di legge.
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