Domanda – Un contribuente, a decorrere dal 2017, ha optato per il regime IVA per cassa con comportamento concludente. Si chiede di sapere se doveva essere comunicata tale opzione all’Agenzia delle Entrate oppure è sufficiente il predetto comportamento. In caso di omissione dell’adempimento comunicativo c’è da versare qualche sanzione ed è possibile ravvedersi?
Risposta – Introdotto con l‘articolo 32-bis del Dl 83/2012, il regime Iva per cassa (c.d. “cash accounting”), è un regime “opzionale” cui possono aderire i contribuenti che:
Possono scegliere l’Iva per cassa anche gli ENCi, relativamente alla attività commerciale svolta.
Scegliendo tale regime, l’imprenditore o il lavoratore autonomo decide di posticipare il versamento dell’IVA dovuta sulle vendite, al momento dell’incasso e non al momento di effettuazione dell’operazione. Operando con tale regime, inoltre, il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti sorge al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori. L’imposta diventa, comunque, esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Allo stesso modo l’Iva sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata.
Si tenga presente che il regime in commento non modifica assolutamente gli adempimenti procedurali (fatturazione, registrazione, ecc.). Occorre, inoltre, riportare sulle fatture emesse l’apposita annotazione, ossia che si tratta di operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
L’opzione vincola il contribuente per almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comporta la cessazione del regime.
Trascorso il triennio di vincolo, l’opzione si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, salvo possibilità di revoca, che può essere esercitata con le stesse modalità della scelta.
Proprio con riferimento a quest’ultima, la normativa prevede che la scelta si desume direttamente dal comportamento concludente del contribuente e va successivamente comunicata al quadro VO della dichiarazione Iva relativa all’anno di prima applicazione.
Riguardo chi ha esercitato l’opzione con decorrenza 1° gennaio 2017, dunque, era sufficiente assumere a decorrere da tale data il comportamento concludente (come nel caso del quesito) con successivo obbligo di comunicare la scelta nel Modello IVA/2018 (anno d’imposta 2017) che si va a presentare entro il prossimo 30 aprile. In particolare tale adempimento andrà effettuato barrando la casella 1 del rigo VO15. Nel caso, in cui, invece, si volesse comunicare la revoca dal regime con decorrenza 1° gennaio dello scorso anno, andrà barrata la casella 2 dello stesso rigo VO15. In tal caso, significa che il contribuente avrebbe dovuto avere comportamento concludente di “revoca” a partire dal 1° gennaio 2017.
wordpress theme by initheme.com