I soggetti che hanno optato per l’applicazione del regime Iva di cassa possono considerare in detrazione l’Iva assolta sugli acquisti solo nel momento in cui viene effettuato il pagamento del corrispettivo. Il principio è previsto sia dall’art. 32 – bis, comma 1 del D.L. n. 83/20012, sia dall’art. 1, comma 3 del DM 11 ottobre 2012. Non rileva, quindi, il momento di effettuazione dell’operazione determinato secondo le regole di cui al citato art. 6.
Ad esempio, in generale e secondo la disciplina ordinaria, se l’imprenditore acquista una partita di merce consegnata durante il mese di dicembre dell’anno 2017, l’Iva deve considerarsi esigibile nel medesimo mese. Tuttavia se il contribuente ha scelto di liquidare l’Iva in base al regime di cassa in rassegna, il momento a partire dal quale potrà essere esercitato il diritto di detrazione del tributo risulta differito al momento in cui viene effettuato materialmente il pagamento della fornitura. Ad esempio se il pagamento viene effettuato ad ottobre dell’anno 2018 la detrazione potrà essere fatta valere a partire da questa data.
Il limite temporale per esercitare il diritto alla detrazione è disciplinato dal nuovo testo dell’art. 19 del decreto Iva. Gli effetti della disposizione sono diversi a seconda se il contribuente abbia deciso o meno di applicare il regime Iva di cassa.
Tornando all’esempio proposto, ove il contribuente abbia deciso di liquidare l’Iva secondo i criteri ordinari, il diritto alla detrazione dovrà essere fatto valere entro il 30 aprile del 2018, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2017 (anno durante il quale è sorto il diritto alla detrazione del tributo). Il credito Iva, anche se la fattura di acquisto sarà registrata entro il 30 aprile del 2018, dovrà confluire nella liquidazione Iva annuale relativa al 2017.
Viceversa, ove il contribuente abbia optato per l’applicazione del regime Iva di cassa, il diritto alla detrazione sorgerà nel mese di ottobre del 2018, all’atto del pagamento. In questo caso tale diritto potrà essere esercitato al più tardi entro il 30 aprile del 2019, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva del 2018. Anche in questo caso, indipendentemente dalla data di registrazione della fattura nel libro degli acquisti, l’Iva dovrà confluire nella liquidazione annuale Iva del 2018. Il maggior tempo a disposizione è dovuto esclusivamente all’applicazione del regime di cassa, ma il limite temporale previsto dal predetto art. 19 risulta di fatto invariato.
E’ necessario poi tenere conto di una specifica disposizione riguardante il regime di cassa secondo la quale, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, l’Iva diviene in ogni caso esigibile pur in mancanza del relativo pagamento.
Si consideri ad esempio una fattura di acquisto recante data 15 luglio del 2017. Se dopo un anno il contribuente non avrà ancora effettuato il pagamento, il tributo potrà essere considerato in detrazione nella liquidazione Iva relativa al periodo di luglio del 2018. Questo periodo rappresenta il momento a partire dal quale il contribuente potrà far valere il diritto alla detrazione che però potrà essere esercitato anche in seguito come, ad esempio, nei mesi di agosto o settembre.
Come in precedenza deve essere applicato l’art. 19 del decreto Iva che prevede il termine decadenziale coincidente con la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione Iva annuale. La detrazione dovrà essere esercitata entro il 30 aprile del 2019, facendo però confluire l’Iva a credito nella dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2018, cioè nell’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
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