Come anticipato la Legge n. 208/2015 ne ha modificato alcuni aspetti tra cui quelli più rilevanti riguardano l’innalzamento del limite dei ricavi/compensi annui al di spora del quale non è possibile avvalersi del regime e la previsione di un’aliquota d’imposta sostitutiva del 5% (in luogo del 15%) per i primi 5 anni in caso di inizio di nuova attività.
Il forfettario è stato introdotto per sostituire il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. ex minimi), il quale, comunque, ad oggi continua ad esistere ma solo per coloro che avendone i requisiti, quando hanno iniziato in anni precedenti l’attività lo hanno scelto. Ad oggi, infatti, chi inizia un’attività, può scegliere come unico regime di favore quello forfettario e non più quello di vantaggio.
Chi invece ha iniziato l’attività nel 2015 poteva scegliere alternativamente (sempreché ne avesse i requisiti) l’uno o l’altro (dal 2016 in poi, dunque, l’unico regime di favore possibile resta quello forfettario).
La differenza nella durata – I due regimi presentano molte analogie ma anche alcune differenze e tra queste certamente spicca la durata. Infatti, mentre per il regime forfettario non è prevista durata (il contribuente potrà permanervi fin quando ne avrà i requisiti e non si ritroverà in nessuna delle cause di esclusioni previste), per il regime di vantaggio il Legislatore prevedeva una durata limitata, ossia 5 anni oppure fino al compimento del 35° anno di età se i 5 anni scadono prima del compimento della predetta età (ad esempio un soggetto 25enne che nel 2015 ha iniziato l’attività scegliendo il regime di vantaggio potrà continuare ad operare in tale regime fino al compimento del 35° anno di età e non per soli 5 anni).
Come detto in premessa, il regime forfettario è quello naturale per chi ne ha i requisiti, e lo è anche per chi si trova ad agire in regime di vantaggio. In particolare, secondo quanto chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E/2016, il soggetto che si trova in regime di vantaggio ha due possibilità:
In questa seconda ipotesi, oltre al comportamento concludente, il contribuente deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate in sede di dichiarazione dei redditi. Così, ad esempio, un contribuente, che nel 2015 ha iniziato l’attività scegliendo il regime di vantaggio e che è passato al forfettario a decorrere dall’1/1/2016, dovrà comunicarlo presentando il Quadro VO della dichiarazione IVA/2017 insieme al modello Redditi PF/2017 (periodo d’imposta 2016) compilando il rigo VO34 casella 3.
Stessa cosa dicasi per il contribuente che fino al 2016 era in regime di vantaggio e che dall’1/1/2017 ha deciso di passare al forfettario (in tal caso la comunicazione avverrà con il modello Redditi PF/2018 da presentarsi il prossimo anno).
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