L’articolo 1, commi da 17 a 23, della Legge n. 232/2016, ossia Legge di Bilancio 2017, ha introdotto il nuovo regime di tassazione dei redditi delle imprese minori, sostituendo il vigente principio di competenza, per il computo degli elementi che concorrono a formare l’imponibile, con il criterio di cassa.
L’intervento ha comportato la modifica dell’articolo 66 del Tuir, per effetto del quale, rispetto alla precedente formulazione, ora le imprese minori determinano l’imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, ha fornito i chiarimenti necessari per una corretta applicazione del nuovo regime, sostenendo che l’intervento normativo risponde all’esigenza di evitare gli effetti negativi derivanti dai ritardi cronici di pagamento e dal c.d. credit crunch. In tal modo, il soggetto interessato, non avendo la disponibilità liquida, posticipa il pagamento delle imposte dovute al momento di effettivo incasso dei proventi.
Il documento di prassi, chiarisce che, il regime di determinazione del reddito in esame, non deve essere considerato un regime di cassa “puro”, bensì “misto”, ossia di cassa-competenza.
Nel computo dell’imponibile rientrano, come ricavi, il valore dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Inoltre, si computano anche i proventi immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive. Nel nuovo sistema non rilevano le esistenze iniziali e le rimanenze finali.
Componenti positivi di reddito – Con riferimento alla determinazione dell’imponibile, l’articolo 66 del Tuir, dispone circa la “percezione” dei componenti positivi e il “sostenimento” di quelli negativi, con ciò facendo emergere che essi vanno computati per cassa, vale a dire considerando il momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.
Un chiarimento atteso, riguarda gli acconti da cui derivano componenti positivi o negativi di reddito che concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa. L’Agenzia precisa che gli eventuali versamenti effettuati o i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto, assumono rilevanza e, quindi, concorrono alla formazione del reddito nel regime di cassa.
Strumenti di pagamento diversi dal contante – Nel caso di transazioni poste in essere con strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, si applicano le interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, con riguardo al reddito di lavoro autonomo. Nello specifico:
Si fa notare che questi mezzi di pagamento, presuppongono la presenza di un conto corrente bancario di cui è titolare l’impresa minore. Sembra opportuno, quindi, che, i soggetti che applicano il regime di cassa, operino sul conto corrente con le accortezze necessarie per “imputare” in modo corretto i ricavi (ma anche le spese) al periodo d’imposta interessato dal regime di cassa.
Si ricorda che i controlli fiscali sono sempre in “agguato”.
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