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Regime di cassa: quando rileva il pagamento diverso dal contante

2 Maggio 2017silvanaNews

PAGAMENTO BANCOMAT - ONLINE

L’articolo 1, commi da 17 a 23, della Legge n. 232/2016, ossia Legge di Bilancio 2017, ha introdotto il nuovo regime di tassazione dei redditi delle imprese minori, sostituendo il vigente principio di competenza, per il computo degli elementi che concorrono a formare l’imponibile, con il criterio di cassa.

L’intervento ha comportato la modifica dell’articolo 66 del Tuir, per effetto del quale, rispetto alla precedente formulazione, ora le imprese minori determinano l’imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, ha fornito i chiarimenti necessari per una corretta applicazione del nuovo regime, sostenendo che l’intervento normativo risponde all’esigenza di evitare gli effetti negativi derivanti dai ritardi cronici di pagamento e dal c.d. credit crunch. In tal modo, il soggetto interessato, non avendo la disponibilità liquida, posticipa il pagamento delle imposte dovute al momento di effettivo incasso dei proventi.

Il documento di prassi, chiarisce che, il regime di determinazione del reddito in esame, non deve essere considerato un regime di cassa “puro”, bensì “misto”, ossia di cassa-competenza.
Nel computo dell’imponibile rientrano, come ricavi, il valore dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Inoltre, si computano anche i proventi immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive. Nel nuovo sistema non rilevano le esistenze iniziali e le rimanenze finali.

Componenti positivi di reddito – Con riferimento alla determinazione dell’imponibile, l’articolo 66 del Tuir, dispone circa la “percezione” dei componenti positivi e il “sostenimento” di quelli negativi, con ciò facendo emergere che essi vanno computati per cassa, vale a dire considerando il momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.

Un chiarimento atteso, riguarda gli acconti da cui derivano componenti positivi o negativi di reddito che concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa. L’Agenzia precisa che gli eventuali versamenti effettuati o i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto, assumono rilevanza e, quindi, concorrono alla formazione del reddito nel regime di cassa.

Strumenti di pagamento diversi dal contante – Nel caso di transazioni poste in essere con strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, si applicano le interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, con riguardo al reddito di lavoro autonomo. Nello specifico:

  1. Assegni bancari o circolari. Rappresentano titoli di credito che si sostanziano nell’ordine scritto, impartito alla propria banca, di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro. La differenza principale, fra queste due diverse modalità di pagamento, risiede nel maggior grado di garanzia offerto dall’assegno circolare rispetto a quello bancario. Infatti, mentre con quest’ultimo il traente ordina alla propria banca di pagare per proprio conto qualcuno, con l’assegno circolare, invece, è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull’assegna al soggetto beneficiario In merito al momento rilevante, ai fini della determinazione del reddito, mutuando quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 138/E del 29 maggio 2009 e con la Circolare n. 38/E del 23 giugno 2010, i ricavi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità dell’imprenditore individuale o della società di persone che adottano in regime di cassa, momento che si realizza con la consegna del titolo dall’emittente al ricevente. Non rileva, dunque, il fatto che l’assegno viene versato in banca in un momento successivo al ricevimento o in un diverso periodo d’imposta.
  2. Bonifici. Nel caso di ricavi pagati mediante bonifico bancario, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, il momento rilevante è individuato nell’effettiva disponibilità delle somme, ossia, quando i soggetti titolari di reddito di impresa in contabilità semplificata, ricevono l’accredito sul proprio conto corrente. Si tratta, in sostanza, della c.d. “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Non assume rilievo, dunque, né la data di valuta né il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico né quello in cui la banca informa l’azienda dell’avvenuto accredito.
  3. Carta di credito/debito. Questo “mezzo” è rappresentato da una tessera emessa da una banca o da un altro ente creditizio, concedendo un diritto al possessore di ottenere beni e/o servizi per mezzo di ordini di pagamento. Il pagamento effettuato mediante l’utilizzo di carte di credito è caratterizzato dalla differenziazione tra il momento in cui il percipiente si vede accreditare le somme e quello in cui il titolare della carta si trova addebitato la somma sul proprio conto corrente. Per l’Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 77/E del 23 aprile 2007, il momento rilevante in cui rilevano i ricavi è quello di utilizzo della carta, a prescindere dal momento in cui verrà addebitato sul conto corrente del cliente l’importo versato.

Si fa notare che questi mezzi di pagamento, presuppongono la presenza di un conto corrente bancario di cui è titolare l’impresa minore. Sembra opportuno, quindi, che, i soggetti che applicano il regime di cassa, operino sul conto corrente con le accortezze necessarie per “imputare” in modo corretto i ricavi (ma anche le spese) al periodo d’imposta interessato dal regime di cassa.

Si ricorda che i controlli fiscali sono sempre in “agguato”.

Autore: FRANCESCO BARONE.
Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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