L’ingresso nel regime di cassa – I tecnici delle Entrate ricordano, preliminarmente, con il citato documento di prassi, che le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017 non hanno cambiato l’ambito soggettivo di applicazione del regime di determinazione del reddito riservato alle imprese minori. Quest’ultimo è, infatti, il regime naturale dei soggetti in contabilità semplificata in base a quanto previsto dalla normativa vigente (combinato disposto degli articoli 18 e 20 del D.P.R. n. 600/1973), sempreché non optino per la tenuta della contabilità ordinaria.
Il regime di cassa rappresenta il regime naturale dei soggetti che esercitano un’attività di impresa e che siano in possesso dei requisiti previsti.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento, evidenzia che l’ingresso nel regime non è subordinato ad una manifestazione di volontà del contribuente. La norma, infatti, prevede (comma 9 dell’articolo 18, del DPR 600/1973) che i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore ai limiti stabiliti indicati in precedenza per l’applicazione del regime (400mila euro per le imprese con prestazioni di servizi e 700mila per le altre attività), possono per il primo anno tenere la contabilità semplificata.
Tale possibilità non è subordinata ad alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
La problematica della gestione delle rimanenze – I tecnici delle Entrate richiamando la citata normativa contenuta nell’articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2017, evidenziano che il legislatore detta le regole per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori; con riferimento alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza è disposto che queste siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.
L’Agenzia delle Entrate è del parere che tale disposizione trovi applicazione, oltre che in sede di prima applicazione del regime, anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata.
Quali sono le rimanenze interessate – Entrando nello specifico della definizione generica di rimanenze finali, l’Agenzia delle Entrate è del parere che le stesse comprendano sia:
Il caso delle società di comodo e in perdita sistematica – Il documento di prassi amministrativa in commento evidenzia che il componente negativo derivante dalla deduzione integrale nel primo periodo di applicazione del regime di cassa delle rimanenze finali, che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza non rileva:
In particolare, ai fini di tali discipline, il reddito minimo dovrà essere decrementato di un importo pari al valore delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza, dedotto integralmente nel primo periodo di applicazione del regime di cassa. Ai soli fini dell’individuazione dei presupposti della disciplina sulle società in perdita sistematica, se il primo periodo d’imposta di applicazione del regime di cassa costituisce uno di quelli compresi nel c.d. periodo di osservazione, il relativo risultato fiscale deve essere considerato senza tener conto del componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente.
Il passaggio al regime di contabilità ordinaria – L’Agenzia delle Entrate, per ultimo con riferimento alla rimanenze , passa in rassegna il caso del passaggio dal nuovo regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria; i tecnici delle Entrate evidenziano che, in linea generale, le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso dell’applicazione delle regole del regime di cassa non dovranno assumere rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal DPR 917/86.
Diversamente, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dallo stesso DPR 917/86.
L’Agenzia delle Entrate rileva che in tale situazione è necessario redigere un prospetto iniziale delle attività e passività esistenti alla data del 1 gennaio dell’anno in cui si applica il regime di contabilità ordinaria a norma del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, non soggetto a obblighi di vidimazione e bollatura.
In tale sede, con specifico riferimento alla valorizzazione del magazzino, è necessario evidenziare l’eventuale disallineamento tra il valore delle esistenze iniziali determinato a norma dell’articolo 6, del citato D.P.R. n. 689/1974 e il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse.
wordpress theme by initheme.com